| (Occupazione anticipata).
1. Nei procedimenti di espropriazione, esauriti gli
adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 18, ovvero di cui
al comma 1 dell'articolo 19, può essere disposta, su istanza
dell'espropriante ove sia soggetto diverso da quello
competente a disporla ai sensi del comma 1 dell'articolo 14,
l'occupazione anticipata degli immobili interessati.
2. L'occupazione anticipata è disposta con provvedimento
recante l'indicazione dell'eseguito pagamento o deposito
dell'acconto di cui al comma 1 dell'articolo 18, oppure degli
estremi della richiesta di determinazione dell'indennità di
cui al comma 1 dell'articolo 19. Il provvedimento è
notificato, a cura dell'espropriante, almeno venti giorni
prima della data di immissione nel possesso, nelle forme
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previste per gli atti processuali civili, ai proprietari
interessati, nonché agli eventuali affittuari, mezzadri,
coloni, compartecipanti, e pubblicato per estratto, entro lo
stesso termine e per almeno venti giorni, all'albo del comune,
o dei comuni, nel cui territorio sono siti gli immobili
interessati, nonché nel foglio degli annunci legali della
provincia.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 perde efficacia ove
l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data
della sua pronuncia.
4. L'occupazione può essere disposta, od essere protratta,
per un periodo massimo non superiore a cinque anni dalla data
di immissione nel possesso.
5. Qualora non sia stato raggiunto un accordo sulla
determinazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, a
decorrere dal novantesimo giorno dalla data di immissione nel
possesso degli immobili, gli interessati possono proporre
domanda alla corte d'appello competente per territorio al fine
di ottenere la determinazione e la liquidazione delle
indennità spettanti.
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