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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1914
DDL0120-0030
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.47 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Occupazione anticipata).
    1.  Nei procedimenti di espropriazione, esauriti gli
  adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 18, ovvero di cui
  al comma 1 dell'articolo 19, può essere disposta, su istanza
  dell'espropriante ove sia soggetto diverso da quello
  competente a disporla ai sensi del comma 1 dell'articolo 14,
  l'occupazione anticipata degli immobili interessati.
    2.  L'occupazione anticipata è disposta con provvedimento
  recante l'indicazione dell'eseguito pagamento o deposito
  dell'acconto di cui al comma 1 dell'articolo 18, oppure degli
  estremi della richiesta di determinazione dell'indennità di
  cui al comma 1 dell'articolo 19.  Il provvedimento è
  notificato, a cura dell'espropriante, almeno venti giorni
  prima della data di immissione nel possesso, nelle forme
 
                              Pag. 48
 
  previste per gli atti processuali civili, ai proprietari
  interessati, nonché agli eventuali affittuari, mezzadri,
  coloni, compartecipanti, e pubblicato per estratto, entro lo
  stesso termine e per almeno venti giorni, all'albo del comune,
  o dei comuni, nel cui territorio sono siti gli immobili
  interessati, nonché nel foglio degli annunci legali della
  provincia.
    3.  Il provvedimento di cui al comma 2 perde efficacia ove
  l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data
  della sua pronuncia.
    4.  L'occupazione può essere disposta, od essere protratta,
  per un periodo massimo non superiore a cinque anni dalla data
  di immissione nel possesso.
    5.  Qualora non sia stato raggiunto un accordo sulla
  determinazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, a
  decorrere dal novantesimo giorno dalla data di immissione nel
  possesso degli immobili, gli interessati possono proporre
  domanda alla corte d'appello competente per territorio al fine
  di ottenere la determinazione e la liquidazione delle
  indennità spettanti.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0047 RIGINIZ=021 PAGFIN=0048 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=47 PAGEFIN=48 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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