| (Occupazione temporanea).
1. L'occupazione temporanea, nei casi in cui non sia
prevista l'espropriazione degli immobili interessati, è
disposta dopo che sia stato raggiunto un accordo sulla
determinazione dell'indennità che sarebbe dovuta in caso di
espropriazione, ai sensi dell'articolo 17, oppure, dopo che
sia stata richiesta la determinazione dell'indennità ai sensi
del comma 1 dell'articolo 19, trovando in tal caso
applicazione, nel prosieguo del procedimento, i commi 2, 3, 4
e 5 del medesimo articolo 19.
2. Esauriti gli adempimenti di cui al comma 1,
l'occupazione temporanea è disposta, su istanza del soggetto
che ha promosso il procedimento ove sia diverso da quello
competente a disporla ai sensi del comma 1 dell'articolo 14,
con provvedimento recante l'indicazione dell'indennità sulla
quale è stato raggiunto l'accordo,
Pag. 49
oppure gli estremi della richiesta di determinazione
dell'indennità.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è notificato, a cura
dell'occupante, almeno venti giorni prima della data di
immissione nel possesso, nelle forme previste per gli atti
processuali civili, ai proprietari interessati, nonché agli
eventuali affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, e
pubblicato per estratto, entro lo stesso termine e per almeno
venti giorni, all'albo del comune, o dei comuni, nel cui
territorio sono siti gli immobili interessati, nonché nel
foglio degli annunci legali della provincia.
4. Valgono le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 22.
| |