| (Occupazioni straordinarie d'urgenza).
1. Nei casi di straordinaria necessità di provvedere,
con interventi urgenti, a prevenire il verificarsi di calamità
naturali, di catastrofi e di altri eventi calamitosi, o di
rimediare ai suddetti eventi, il soggetto pubblico competente
a norma delle vigenti leggi nazionali o regionali può disporre
l'occupazione immediata degli immobili interessati e la
contemporanea redazione del verbale dello stato di
consistenza.
2. Nei casi di assoluta urgenza l'autorità militare che ha
il comando locale può disporre l'occupazione immediata degli
immobili necessari all'approntamento di opere di difesa
militare e la contemporanea redazione del verbale dello stato
di consistenza.
3. Salvo quanto stabilito relativamente agli adempimenti
preliminari alla disposizione delle occupazioni, anche nei
casi di cui ai commi 1 e 2 trovano successivamente
applicazione le norme di cui al presente capo.
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