| (Espropriazione sostanziale).
1. Gli immobili occupati da soggetti legittimati, da leggi
statali o regionali, a
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promuovere procedimenti di occupazione o di espropriazione,
in assenza dei prescritti provvedimenti di occupazione o di
espropriazione, ovvero in base a provvedimenti dichiarati
illegittimi con sentenza passata in giudicato, che siano stati
radicalmente ed irreversibilmente trasformati nella loro
struttura fisica e nella loro utilizzabilità per motivi di
interesse generale, riconosciuti come tali dalle leggi
vigenti, sono acquisiti al patrimonio dei predetti soggetti
dal momento della loro suindicata trasformazione.
2. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 hanno
diritto ad una somma pari all'indennità di espropriazione
determinata ai sensi dell'articolo 27 con riferimento al
momento del perfezionamento del loro acquisto ai sensi del
comma 1. Tale diritto si estingue ai sensi dell'articolo 2946
del codice civile.
3. La somma determinata ai sensi del comma 2 è rivalutata
di anno in anno con riferimento alla data della sua
liquidazione, in base alle intervenute variazioni dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate
dall'ISTAT. Sulla somma rivalutata di anno in anno sono dovuti
gli interessi, in misura pari a quella del tasso di sconto,
fino alla data della liquidazione.
4. In tutti i casi in cui l'acquisto ai sensi del comma 1
attenga a terreni aventi utilizzazione a scopo culturale, e
coltivati da fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti,
costretti ad abbandonare i terreni stessi, i predetti soggetti
hanno diritto ad una somma a titolo di indennizzo determinata
ai sensi del comma 1 dell'articolo 27. Tale diritto si
estingue ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
Valgono, per quanto attiene la suddetta somma, le disposizioni
di cui al comma 3.
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