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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1917
DDL0120-0033
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.49 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 25.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Espropriazione sostanziale).
    1.  Gli immobili occupati da soggetti legittimati, da leggi
  statali o regionali, a
 
                              Pag. 50
 
  promuovere procedimenti di occupazione o di espropriazione,
  in assenza dei prescritti provvedimenti di occupazione o di
  espropriazione, ovvero in base a provvedimenti dichiarati
  illegittimi con sentenza passata in giudicato, che siano stati
  radicalmente ed irreversibilmente trasformati nella loro
  struttura fisica e nella loro utilizzabilità per motivi di
  interesse generale, riconosciuti come tali dalle leggi
  vigenti, sono acquisiti al patrimonio dei predetti soggetti
  dal momento della loro suindicata trasformazione.
    2.  I proprietari degli immobili di cui al comma 1 hanno
  diritto ad una somma pari all'indennità di espropriazione
  determinata ai sensi dell'articolo 27 con riferimento al
  momento del perfezionamento del loro acquisto ai sensi del
  comma 1.  Tale diritto si estingue ai sensi dell'articolo 2946
  del codice civile.
    3.  La somma determinata ai sensi del comma 2 è rivalutata
  di anno in anno con riferimento alla data della sua
  liquidazione, in base alle intervenute variazioni dei prezzi
  al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate
  dall'ISTAT.  Sulla somma rivalutata di anno in anno sono dovuti
  gli interessi, in misura pari a quella del tasso di sconto,
  fino alla data della liquidazione.
    4.  In tutti i casi in cui l'acquisto ai sensi del comma 1
  attenga a terreni aventi utilizzazione a scopo culturale, e
  coltivati da fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti,
  costretti ad abbandonare i terreni stessi, i predetti soggetti
  hanno diritto ad una somma a titolo di indennizzo determinata
  ai sensi del comma 1 dell'articolo 27.  Tale diritto si
  estingue ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
  Valgono, per quanto attiene la suddetta somma, le disposizioni
  di cui al comma 3.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0049 RIGINIZ=034 PAGFIN=0050 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=49 PAGEFIN=50 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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