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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1918
DDL0120-0034
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.50 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 26.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Disposizioni varie).
    1.  Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1, 2 e 3
  dell'articolo 18, commi 1 e
 
                              Pag. 51
 
  6 dell'articolo 20, comma 3 dell'articolo 21, esonerano da
  ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati, e comunque i
  titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il
  pagamento di indennità od indennizzi nelle forme previste
  dalla presente legge.
    2.  Le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 14,
  relativamente ai procedimenti di occupazione o di
  espropriazione promossi dai consorzi per le aree ed i nuclei
  di sviluppo industriale di cui agli articoli 50 e seguenti del
  testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
  1978, n.218, sono di competenza della regione.
    3.  Qualora venga impugnato presso il giudice amministrativo
  un provvedimento emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 14,
  ed altresì presentata domanda di sospensione del provvedimento
  impugnato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della
  legge 6 dicembre 1971, n.1034, detta domanda non può essere
  trattata sino a quando il ricorrente non abbia presentato la
  domanda di fissazione dell'udienza.  Nel caso di accoglimento
  della domanda di sospensione, l'udienza di merito deve essere
  fissata entro il termine massimo di quattro mesi dall'adozione
  della relativa ordinanza, la quale non può comunque avere una
  efficacia superiore a sei mesi.  Le ordinanze emesse ai sensi
  dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre
  1971, n.1034, nei casi di cui al presente comma, non sono
  appellabili di fronte al Consiglio di Stato.  Il giudice
  amministrativo può disporre, in luogo della richiesta
  sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore
  dell'indennità del bene interessato in relazione al
  provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della
  medesima nonché modalità e termini del deposito.  Il giudice
  competente a determinare l'indennità dovuta in via definitiva
  può disporre l'utilizzazione delle somme versate a titolo
  cauzionale.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0050 RIGINIZ=033 PAGFIN=0051 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=50 PAGEFIN=51 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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