| (Disposizioni varie).
1. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 18, commi 1 e
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6 dell'articolo 20, comma 3 dell'articolo 21, esonerano da
ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati, e comunque i
titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il
pagamento di indennità od indennizzi nelle forme previste
dalla presente legge.
2. Le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 14,
relativamente ai procedimenti di occupazione o di
espropriazione promossi dai consorzi per le aree ed i nuclei
di sviluppo industriale di cui agli articoli 50 e seguenti del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n.218, sono di competenza della regione.
3. Qualora venga impugnato presso il giudice amministrativo
un provvedimento emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 14,
ed altresì presentata domanda di sospensione del provvedimento
impugnato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della
legge 6 dicembre 1971, n.1034, detta domanda non può essere
trattata sino a quando il ricorrente non abbia presentato la
domanda di fissazione dell'udienza. Nel caso di accoglimento
della domanda di sospensione, l'udienza di merito deve essere
fissata entro il termine massimo di quattro mesi dall'adozione
della relativa ordinanza, la quale non può comunque avere una
efficacia superiore a sei mesi. Le ordinanze emesse ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre
1971, n.1034, nei casi di cui al presente comma, non sono
appellabili di fronte al Consiglio di Stato. Il giudice
amministrativo può disporre, in luogo della richiesta
sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore
dell'indennità del bene interessato in relazione al
provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della
medesima nonché modalità e termini del deposito. Il giudice
competente a determinare l'indennità dovuta in via definitiva
può disporre l'utilizzazione delle somme versate a titolo
cauzionale.
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