| (Determinazione
delle indennità di espropriazione).
1. Per i terreni compresi nelle zone destinate
all'utilizzazione agricola dai vigenti strumenti di
pianificazione, nonché per ogni altro terreno compreso in aree
non considerate edificabili ed avente utilizzazione a scopo
colturale, l'indennità di espropriazione è commisurata al
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in
atto nei terreni interessati.
2. In caso di non accettazione da parte dei proprietari
dell'indennità determinata ai sensi del comma 1, per i terreni
ivi indicati l'indennità di espropriazione è determinata sulla
base del valore agricolo, con riferimento alle colture
effettivamente praticate, anche in relazione all'esercizio
dell'azienda agricola.
3. Per i terreni compresi in aree non considerate
edificabili aventi, anche se ricadenti nelle zone destinate
all'utilizzazione agricola, lecite utilizzazioni diverse da
quelle a scopo colturale, l'indennità di espropriazione è
determinata con riferimento al valore ad essi conferito dalle
relative specifiche utilizzazioni, anche in relazione
all'esercizio delle attività connesse alle predette
utilizzazioni.
4. Per i terreni di cui al comma 3 aventi utilizzazioni non
lecite a norma della vigente disciplina, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste per la
specifica fattispecie, l'indennità di espropriazione è
determinata in misura pari al valore agricolo medio della
coltura maggiormente praticata nella regione agraria in cui
ricadono i terreni interessati.
5. Per i terreni compresi in aree considerate edificabili,
l'indennità di espropriazione è determinata in misura pari
alla
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media fra il valore venale e la somma dei relativi redditi
dominicali dichiarati o definiti negli antecedenti dieci anni
ai sensi delle vigenti norme relative alle imposte sui
redditi.
6. Per i terreni di cui al comma 5 che, ai sensi delle
vigenti norme relative alle imposte sui redditi, non siano
stati considerati, nel corso dei dieci anni di cui al medesimo
comma 5, produttivi di reddito dominicale, la somma ivi
indicata è calcolata riferendosi ai redditi dominicali che
avrebbero rilevato ai fini delle vigenti norme relative alle
imposte sui redditi ove i terreni interessati fossero stati
considerati produttivi di redditi dominicali.
7. Qualora i terreni di cui al comma 5 siano iscritti nel
catasto dei terreni senza attribuzione di rendite, ed in ogni
altro caso in cui sia possibile procedere come disposto al
comma 6, la somma indicata al comma 5 è sostituita dalla somma
dei canoni effettivamente percepiti negli antecedenti dieci
anni, purché ne sia accertata la percezione e l'entità.
8. Ove sia impossibile anche procedere come indicato al
comma 7, l'indennità di espropriazione è determinata in misura
pari alla metà del valore venale dei terreni interessati.
9. Per i terreni compresi in aree considerate edificabili,
a seguito di richiesta dei proprietari dei terreni
interessati, l'indennità di espropriazione è determinata
secondo quella che venga indicata dai medesimi proprietari tra
le seguenti alternative:
a) in misura pari al valore medio tra il valore
venale e la somma dei canoni effettivamente percepiti negli
antecedenti dieci anni, purché ne sia accertata la percezione
e l'entità e purché i medesimi canoni risultino conformi ai
regimi legali di determinazione ove questi dovessero trovare
applicazione;
b) in misura pari al valore agricolo, con
riferimento alle colture effettivamente praticate, anche in
relazione all'esercizio dell'azienda agricola;
c) in misura pari al valore conferito ai terreni
dalle loro lecite utilizzazioni in
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atto, diverse da quelle a scopo colturale, anche in relazione
all'esercizio delle attività connesse alle predette
utilizzazioni;
d) in misura pari al valore agricolo medio della
coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria
in cui ricadono i terreni interessati, coprono una superficie
superiore al 5 per cento di quella coltivata nella regione
agraria stessa.
10. Per i fabbricati dei quali è prescritta l'iscrizione al
nuovo catasto edilizio urbano, l'indennità di espropriazione,
comprendente quella relativa alle aree dagli stessi occupate
ed a quelle che ne costituiscono pertinenze, è determinata in
misura pari al valore catastale, calcolato sulla base delle
tariffe di estimo ai fini dell'imposizione indiretta ai sensi
delle vigenti norme.
11. Per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 10,
nonché per questi ultimi a seguito di richiesta dei
proprietari, l'indennità di espropriazione, comprendente
quella relativa alle aree occupate dagli stessi fabbricati ed
a quelle che ne costituiscono pertinenze, è determinata in
misura corrispondente al giusto prezzo che sarebbe ad essi
riconosciuto in una contrattazione di compravendita, in
considerazione della loro consistenza, del loro stato di
conservazione e della loro vetustà, e delle loro lecite
utilizzazioni in atto, anche in relazione all'esercizio delle
attività connesse.
12. Per i fabbricati aventi utilizzazioni non lecite a
norma della vigente normativa, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni eventualmente previste per la specifica
fattispecie, l'indennità di espropriazione è in ogni caso
determinata ai sensi del comma 10.
13. In ogni caso previsto dai precedenti commi, ed in
quello di cui al comma 9 in alternativa a quanto ivi disposto,
a seguito di richiesta dei proprietari, l'indennità di
espropriazione è determinata in misura pari al valore
dichiarato o denunciato o definito agli effetti di
qualsivoglia imposta, con riferimento all'ultima dichiarazione
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o denuncia o definizione intercorsa almeno un anno prima della
data di entrata in vigore della presente legge, rivalutato in
base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT, intervenuta tra la
data della dichiarazione o denuncia o definizione e quella di
determinazione dell'indennità.
14. Qualora siano stati corrisposti dai proprietari degli
immobili da espropriare contributi per opere di urbanizzazione
e gli immobili medesimi non siano stati interessati da tali
opere, le indennità determinate ai sensi dei commi da 1 a 13
sono aumentate dell'importo dei contributi versati. Le
indennità sono altresì aumentate dell'importo degli ulteriori
corrispettivi afferenti le concessioni ad effettuare
trasformazioni di immobili, ove e per quanto tali
corrispettivi siano stati versati e le relative trasformazioni
non siano state effettuate. In entrambi i casi gli importi
indicati sono maggiorati degli interessi maturati, in misura
pari a quella del tasso di sconto.
15. Qualora gli immobili da espropriare siano dotati di
opere di urbanizzazione realizzate a cura ed a spese dei
proprietari in misura eccedente quella eventualmente dedotta a
scomputo dei corrispettivi afferenti le concessioni ad
effettuare trasformazioni di immobili ai sensi delle vigenti
leggi, ovvero in riferimento a trasformazioni che non siano
state effettuate, le indennità di espropriazione, determinate
ai sensi dei commi da 1 a 13, sono aumentate del valore di
tali opere di urbanizzazione, equivalente al loro costo di
produzione, diminuito di una percentuale di deprezzamento
rapportata alla loro vetustà ed al loro stato di
conservazione.
16. Le disposizioni relative ai fabbricati ed alle opere di
urbanizzazione, di cui ai precedenti commi, trovano
applicazione nella misura in cui tali fabbricati ed opere
siano esito di trasformazioni conformi alla disciplina vigente
al momento della loro esecuzione. Le predette disposizioni si
applicano altresì nei casi di fabbricati ed opere esito di
trasformazioni difformi
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dalla disciplina vigente al momento della loro esecuzione,
qualora abbiano preventivamente avuto integrale applicazione
le relative sanzioni amministrative previste dalle leggi,
ovvero sia stata rilasciata concessione od autorizzazione in
sanatoria a sensi di legge.
17. Per gli immobili oggetto di convenzioni con enti
pubblici che ne determinino i prezzi di vendita, l'indennità
di espropriazione, nel periodo di vigenza di tali convenzioni,
è comunque pari al prezzo di vendita stabilito nelle
convenzioni medesime.
18. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono
considerate aree edificabili le aree comprese, secondo i
vigenti strumenti di pianificazione, nelle zone territoriali
omogenee A), B), C), D) ed F) di cui all'articolo 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile
1968, ovvero nelle zone territoriali previste dalle leggi
regionali con caratteristiche analoghe a quelle delle predette
zone territoriali omogenee.
19. Non sono considerate aree edificabili, anche se
comprese nelle zone territoriali di cui al comma 18:
a) le aree definite inedificabili in forza di leggi
statali o regionali, o dai conseguenti strumenti di
pianificazione od altri atti amministrativi, per ragioni
diverse dalla loro destinazione alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità ovvero ad utilizzazioni
pubbliche o collettive;
b) le aree non dotate, o scarsamente dotate, di
opere di urbanizzazione e di servizi pubblici, inedificate o
scarsamente edificate, che siano state, o che siano, rese
urbanizzabili ed edificabili, e conseguentemente incluse in
una delle zone territoriali di cui al comma 18, dagli
strumenti di pianificazione, subordinatamente alla loro
preventiva integrale acquisizione pubblica.
20. Nei comuni privi di vigenti strumenti di pianificazione
generale, ovvero dotati di strumenti di pianificazione
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generale privi dell'individuazione delle zone territoriali ai
sensi del comma 18, sono considerate aree edificabili:
a) le aree comprese all'interno delle delimitazioni
dei centri edificati, per tali intendendosi i perimetri
continui che comprendono, per ciascun centro o nucleo abitato,
tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi,
fermo restando quanto disposto al comma 19;
b) le aree rese urbanizzabili ed edificabili, con
efficacia immediatamente operativa, da eventuali strumenti di
pianificazione sovracomunali, ai sensi di leggi statali o
regionali, fermo sempre restando quanto disposto al comma
19.
21. Il valore venale di cui ai commi 5 ed 8, ed alla
lettera a) del comma 9, corrisponde al giusto prezzo che
sarebbe riconosciuto in una contrattazione di compravendita,
tenendo conto della vigente disciplina conformativa delle
trasformazioni, fisiche o funzionali, effettuabili, posta da
norme legislative statali o regionali, o dai conseguenti
strumenti di pianificazione od altri atti amministrativi.
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