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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1920
DDL0120-0036
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
                       (Determinazione
             delle indennità di espropriazione).
    1.  Per i terreni compresi nelle zone destinate
  all'utilizzazione agricola dai vigenti strumenti di
  pianificazione, nonché per ogni altro terreno compreso in aree
  non considerate edificabili ed avente utilizzazione a scopo
  colturale, l'indennità di espropriazione è commisurata al
  valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in
  atto nei terreni interessati.
    2.  In caso di non accettazione da parte dei proprietari
  dell'indennità determinata ai sensi del comma 1, per i terreni
  ivi indicati l'indennità di espropriazione è determinata sulla
  base del valore agricolo, con riferimento alle colture
  effettivamente praticate, anche in relazione all'esercizio
  dell'azienda agricola.
    3.  Per i terreni compresi in aree non considerate
  edificabili aventi, anche se ricadenti nelle zone destinate
  all'utilizzazione agricola, lecite utilizzazioni diverse da
  quelle a scopo colturale, l'indennità di espropriazione è
  determinata con riferimento al valore ad essi conferito dalle
  relative specifiche utilizzazioni, anche in relazione
  all'esercizio delle attività connesse alle predette
  utilizzazioni.
    4.  Per i terreni di cui al comma 3 aventi utilizzazioni non
  lecite a norma della vigente disciplina, ferma restando
  l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste per la
  specifica fattispecie, l'indennità di espropriazione è
  determinata in misura pari al valore agricolo medio della
  coltura maggiormente praticata nella regione agraria in cui
  ricadono i terreni interessati.
    5.  Per i terreni compresi in aree considerate edificabili,
  l'indennità di espropriazione è determinata in misura pari
  alla
 
                              Pag. 53
 
  media fra il valore venale e la somma dei relativi redditi
  dominicali dichiarati o definiti negli antecedenti dieci anni
  ai sensi delle vigenti norme relative alle imposte sui
  redditi.
    6.  Per i terreni di cui al comma 5 che, ai sensi delle
  vigenti norme relative alle imposte sui redditi, non siano
  stati considerati, nel corso dei dieci anni di cui al medesimo
  comma 5, produttivi di reddito dominicale, la somma ivi
  indicata è calcolata riferendosi ai redditi dominicali che
  avrebbero rilevato ai fini delle vigenti norme relative alle
  imposte sui redditi ove i terreni interessati fossero stati
  considerati produttivi di redditi dominicali.
    7.  Qualora i terreni di cui al comma 5 siano iscritti nel
  catasto dei terreni senza attribuzione di rendite, ed in ogni
  altro caso in cui sia possibile procedere come disposto al
  comma 6, la somma indicata al comma 5 è sostituita dalla somma
  dei canoni effettivamente percepiti negli antecedenti dieci
  anni, purché ne sia accertata la percezione e l'entità.
    8.  Ove sia impossibile anche procedere come indicato al
  comma 7, l'indennità di espropriazione è determinata in misura
  pari alla metà del valore venale dei terreni interessati.
    9.  Per i terreni compresi in aree considerate edificabili,
  a seguito di richiesta dei proprietari dei terreni
  interessati, l'indennità di espropriazione è determinata
  secondo quella che venga indicata dai medesimi proprietari tra
  le seguenti alternative:
        a)  in misura pari al valore medio tra il valore
  venale e la somma dei canoni effettivamente percepiti negli
  antecedenti dieci anni, purché ne sia accertata la percezione
  e l'entità e purché i medesimi canoni risultino conformi ai
  regimi legali di determinazione ove questi dovessero trovare
  applicazione;
        b)  in misura pari al valore agricolo, con
  riferimento alle colture effettivamente praticate, anche in
  relazione all'esercizio dell'azienda agricola;
        c)  in misura pari al valore conferito ai terreni
  dalle loro lecite utilizzazioni in
 
                              Pag. 54
 
  atto, diverse da quelle a scopo colturale, anche in relazione
  all'esercizio delle attività connesse alle predette
  utilizzazioni;
        d)  in misura pari al valore agricolo medio della
  coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria
  in cui ricadono i terreni interessati, coprono una superficie
  superiore al 5 per cento di quella coltivata nella regione
  agraria stessa.
    10.  Per i fabbricati dei quali è prescritta l'iscrizione al
  nuovo catasto edilizio urbano, l'indennità di espropriazione,
  comprendente quella relativa alle aree dagli stessi occupate
  ed a quelle che ne costituiscono pertinenze, è determinata in
  misura pari al valore catastale, calcolato sulla base delle
  tariffe di estimo ai fini dell'imposizione indiretta ai sensi
  delle vigenti norme.
    11.  Per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 10,
  nonché per questi ultimi a seguito di richiesta dei
  proprietari, l'indennità di espropriazione, comprendente
  quella relativa alle aree occupate dagli stessi fabbricati ed
  a quelle che ne costituiscono pertinenze, è determinata in
  misura corrispondente al giusto prezzo che sarebbe ad essi
  riconosciuto in una contrattazione di compravendita, in
  considerazione della loro consistenza, del loro stato di
  conservazione e della loro vetustà, e delle loro lecite
  utilizzazioni in atto, anche in relazione all'esercizio delle
  attività connesse.
    12.  Per i fabbricati aventi utilizzazioni non lecite a
  norma della vigente normativa, ferma restando l'applicazione
  delle sanzioni eventualmente previste per la specifica
  fattispecie, l'indennità di espropriazione è in ogni caso
  determinata ai sensi del comma 10.
    13.  In ogni caso previsto dai precedenti commi, ed in
  quello di cui al comma 9 in alternativa a quanto ivi disposto,
  a seguito di richiesta dei proprietari, l'indennità di
  espropriazione è determinata in misura pari al valore
  dichiarato o denunciato o definito agli effetti di
  qualsivoglia imposta, con riferimento all'ultima dichiarazione
 
                              Pag. 55
 
  o denuncia o definizione intercorsa almeno un anno prima della
  data di entrata in vigore della presente legge, rivalutato in
  base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
  operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT, intervenuta tra la
  data della dichiarazione o denuncia o definizione e quella di
  determinazione dell'indennità.
    14.  Qualora siano stati corrisposti dai proprietari degli
  immobili da espropriare contributi per opere di urbanizzazione
  e gli immobili medesimi non siano stati interessati da tali
  opere, le indennità determinate ai sensi dei commi da 1 a 13
  sono aumentate dell'importo dei contributi versati.  Le
  indennità sono altresì aumentate dell'importo degli ulteriori
  corrispettivi afferenti le concessioni ad effettuare
  trasformazioni di immobili, ove e per quanto tali
  corrispettivi siano stati versati e le relative trasformazioni
  non siano state effettuate.  In entrambi i casi gli importi
  indicati sono maggiorati degli interessi maturati, in misura
  pari a quella del tasso di sconto.
    15.  Qualora gli immobili da espropriare siano dotati di
  opere di urbanizzazione realizzate a cura ed a spese dei
  proprietari in misura eccedente quella eventualmente dedotta a
  scomputo dei corrispettivi afferenti le concessioni ad
  effettuare trasformazioni di immobili ai sensi delle vigenti
  leggi, ovvero in riferimento a trasformazioni che non siano
  state effettuate, le indennità di espropriazione, determinate
  ai sensi dei commi da 1 a 13, sono aumentate del valore di
  tali opere di urbanizzazione, equivalente al loro costo di
  produzione, diminuito di una percentuale di deprezzamento
  rapportata alla loro vetustà ed al loro stato di
  conservazione.
    16.  Le disposizioni relative ai fabbricati ed alle opere di
  urbanizzazione, di cui ai precedenti commi, trovano
  applicazione nella misura in cui tali fabbricati ed opere
  siano esito di trasformazioni conformi alla disciplina vigente
  al momento della loro esecuzione.  Le predette disposizioni si
  applicano altresì nei casi di fabbricati ed opere esito di
  trasformazioni difformi
 
                              Pag. 56
 
  dalla disciplina vigente al momento della loro esecuzione,
  qualora abbiano preventivamente avuto integrale applicazione
  le relative sanzioni amministrative previste dalle leggi,
  ovvero sia stata rilasciata concessione od autorizzazione in
  sanatoria a sensi di legge.
    17.  Per gli immobili oggetto di convenzioni con enti
  pubblici che ne determinino i prezzi di vendita, l'indennità
  di espropriazione, nel periodo di vigenza di tali convenzioni,
  è comunque pari al prezzo di vendita stabilito nelle
  convenzioni medesime.
    18.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono
  considerate aree edificabili le aree comprese, secondo i
  vigenti strumenti di pianificazione, nelle zone territoriali
  omogenee A), B), C), D) ed F) di cui all'articolo 2 del
  decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.97 del 16 aprile
  1968, ovvero nelle zone territoriali previste dalle leggi
  regionali con caratteristiche analoghe a quelle delle predette
  zone territoriali omogenee.
    19.  Non sono considerate aree edificabili, anche se
  comprese nelle zone territoriali di cui al comma 18:
        a)  le aree definite inedificabili in forza di leggi
  statali o regionali, o dai conseguenti strumenti di
  pianificazione od altri atti amministrativi, per ragioni
  diverse dalla loro destinazione alla realizzazione di opere
  pubbliche o di pubblica utilità ovvero ad utilizzazioni
  pubbliche o collettive;
        b)  le aree non dotate, o scarsamente dotate, di
  opere di urbanizzazione e di servizi pubblici, inedificate o
  scarsamente edificate, che siano state, o che siano, rese
  urbanizzabili ed edificabili, e conseguentemente incluse in
  una delle zone territoriali di cui al comma 18, dagli
  strumenti di pianificazione, subordinatamente alla loro
  preventiva integrale acquisizione pubblica.
    20.  Nei comuni privi di vigenti strumenti di pianificazione
  generale, ovvero dotati di strumenti di pianificazione
 
                              Pag. 57
 
  generale privi dell'individuazione delle zone territoriali ai
  sensi del comma 18, sono considerate aree edificabili:
        a)  le aree comprese all'interno delle delimitazioni
  dei centri edificati, per tali intendendosi i perimetri
  continui che comprendono, per ciascun centro o nucleo abitato,
  tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi,
  fermo restando quanto disposto al comma 19;
        b)  le aree rese urbanizzabili ed edificabili, con
  efficacia immediatamente operativa, da eventuali strumenti di
  pianificazione sovracomunali, ai sensi di leggi statali o
  regionali, fermo sempre restando quanto disposto al comma
  19.
    21.  Il valore venale di cui ai commi 5 ed 8, ed alla
  lettera  a)  del comma 9, corrisponde al giusto prezzo che
  sarebbe riconosciuto in una contrattazione di compravendita,
  tenendo conto della vigente disciplina conformativa delle
  trasformazioni, fisiche o funzionali, effettuabili, posta da
  norme legislative statali o regionali, o dai conseguenti
  strumenti di pianificazione od altri atti amministrativi.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0052 RIGINIZ=005 PAGFIN=0057 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=57 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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