| (Determinazione
delle indennità di occupazione).
1. L'indennità di occupazione anticipata è determinata
in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, al tasso
di sconto calcolato sulla differenza tra l'acconto pagato o
depositato, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 20, ovvero
l'indennità pagata o depositata ai sensi dei commi 1 e 2
dell'articolo 21, e l'ammontare dell'indennità di
espropriazione decisa in via definitiva, e, per ciascun mese o
frazione di mese di occupazione, in una somma pari ad un
dodicesimo di quella come sopra determinata. L'indennità di
occupazione anticipata è corrisposta al momento della
liquidazione in via definitiva di quanto dovuto a titolo di
indennità di espropriazione.
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2. L'indennità di occupazione temporanea è determinata in
una somma pari, per ciascun anno di occupazione, al tasso di
sconto calcolato sull'indennità che sarebbe dovuta in caso di
espropriazione, e, per ciascun mese o frazione di mese di
occupazione, in una somma pari ad un dodicesimo di quella come
sopra determinata. L'indennità di occupazione è pagata, o
depositata presso la Cassa depositi e prestiti ove e fino a
quando non siano intervenuti un accordo od una decisione
definitiva, entro sessanta giorni dallo scadere di ciascun
anno dalla data di immissione nel possesso, e liquidata per
quanto ancora dovuto entro sessanta giorni dalla data di
cessazione dell'occupazione.
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