| (Indennizzi ad utilizzatori
diversi dai proprietari).
1. In tutti i casi in cui l'espropriazione attenga a
terreni aventi utilizzazione a scopo colturale e coltivati da
fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, costretti ad
abbandonare i terreni stessi, ai predetti soggetti, purché
coltivino i terreni interessati da almeno un anno prima
dell'inizio del procedimento espropriativo, deve essere
corrisposto un indennizzo determinato ai sensi del comma 1
dell'articolo 27.
2. In tutti i casi in cui l'occupazione temporanea attenga
a terreni aventi utilizzazione a scopo colturale e coltivati
da fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, costretti ad
abbandonare i terreni stessi, od a sospenderne
l'utilizzazione, ai predetti soggetti, purché coltivino i
terreni interessati da almeno un anno prima dell'inizio del
procedimento di occupazione, deve essere corrisposto un
indennizzo ai sensi del comma 2 dell'articolo 28, essendo
l'indennità che sarebbe dovuta in caso di espropriazione
determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 27.
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