| (Obbligo di acquisizione pubblica).
1. Gli immobili esattamente individuati dagli strumenti
di pianificazione e dagli stessi assoggettati a disposizioni
direttamente operative ed immediatamente vincolanti che
comportino la loro utilizzazione solamente per funzioni
pubbliche o collettive devono essere acquisiti dal soggetto
pubblico competente entro il termine perentorio di dieci anni
dalla data di entrata in vigore delle predette
disposizioni.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli
immobili ivi indicati sono acquisiti al patrimonio dei
soggetti pubblici competenti. I proprietari di tali immobili
hanno diritto ad una somma pari all'indennità di
espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 27 con
riferimento al momento del perfezionamento del loro acquisto
ai sensi del presente comma. Tale diritto si prescrive ai
sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
3. La somma determinata ai sensi del comma 2 è rivalutata
di anno in anno, con riferimento alla data della sua
liquidazione, in base alle intervenute variazioni dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate
dall'ISTAT. Sulle somme rivalutate di anno in anno sono dovuti
gli interessi, in misura pari a quella del tasso di sconto,
fino alla data della liquidazione.
4. Qualora non sia tassativamente disposta dagli strumenti
di pianificazione l'acquisizione pubblica degli immobili di
cui al comma 1, anche come condizione della loro
trasformabilità fisica o funzionale, i proprietari ed il
soggetto pubblico competente possono convenire, tramite
convenzione, prima della scadenza del termine di cui al comma
1 e per determinati periodi di tempo, modalità di
utilizzazione degli immobili che assicurino l'esplicazione
Pag. 60
della funzione per essi prevista. In tali casi, fino
alla scadenza dei convenuti periodi di tempo, non si
perfeziona l'acquisto degli immobili al patrimonio del
soggetto pubblico competente di cui al comma 2.
| |