| (Poteri sostitutivi).
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma
12, qualora il sindaco non compia gli adempimenti prescritti
dalla presente legge e dalle norme legislative ad essa
conformi nei termini perentoriamente stabiliti, il presidente
della provincia, o il sindaco metropolitano, a seguito di
ricorso dei soggetti interessati, compie gli adempimenti di
spettanza del sindaco in sua sostituzione ed entro i medesimi
termini fissati al sindaco stesso per adempiere, a decorrere
dalla data di ricevimento del ricorso.
2. Nei casi di inutile decorso dei termini fissati al
presidente della provincia, od al sindaco metropolitano, per
l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, in sua sostituzione,
a seguito di ricorso dei soggetti interessati, provvede il
presidente della giunta regionale, entro i medesimi predetti
termini, a decorrere dalla data di ricevimento del ricorso.
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