| (Riscossione coattiva).
1. Ogniqualvolta sia prevista, dalla presente legge e
dalle norme legislative ad essa conformi, la riscossione
coattiva di somme, a qualsiasi titolo, esse sono riscosse con
ingiunzione del rappresentante dell'ente pubblico competente,
ai sensi degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n.639.
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