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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1927
DDL0120-0043
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.43 (che inizia a pag.61 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 61 Art. 33.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Disposizioni relative all'adeguamento
                 dei contributi concessori).
    1.  In sede di prima attuazione della presente legge:
        a)  le regioni provvedono a quanto di loro
  competenza ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 8 entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge;
        b)  i comuni provvedono a quanto previsto dai commi
  2 e 3 dell'articolo 8 entro centottanta giorni dalla data di
  entrata in vigore dei provvedimenti regionali relativi agli
  oneri di urbanizzazione.
    2.  Fino alla data di esecutività dei provvedimenti comunali
  assunti ai sensi della lettera  b)  del comma 1 del
  presente articolo, gli oneri di urbanizzazione di cui
  all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10, sono
  adeguati automaticamente, con riferimento alla data
  dell'ultima loro determinazione, in ragione dell'intervenuta
  variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT, e
  sono successivamente, nei casi di inutile decorso dei termini
  di cui al comma 1, adeguati automaticamente, negli stessi
  termini, ogni anno.
    3.  Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera
  a)  del comma 1 per quanto riguarda la determinazione dei
  costi di costruzione, questi sono automaticamente adeguati,
  con riferimento alla data della loro ultima determinazione, in
  ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
  accertata dall'ISTAT, e quindi, eventualmente, adeguati
  automaticamente, negli stessi termini, ogni anno.
    4.  I costi di costruzione determinati dalle regioni ai
  sensi del comma 4 dell'articolo 8, per i fabbricati ad
  utilizzazione abitativa, non possono in alcun caso essere
  inferiori ai costi massimi ammissibili per l'edilizia
  agevolata, definiti dalle stesse regioni ai sensi della
  lettera  g)  del primo comma dell'articolo 4 della legge 5
  agosto 1978, n.457.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0043 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0061 RIGINIZ=001 PAGFIN=0061 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=61 PAGEFIN=61 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0043 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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