| (Disposizioni relative all'adeguamento
dei contributi concessori).
1. In sede di prima attuazione della presente legge:
a) le regioni provvedono a quanto di loro
competenza ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 8 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) i comuni provvedono a quanto previsto dai commi
2 e 3 dell'articolo 8 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei provvedimenti regionali relativi agli
oneri di urbanizzazione.
2. Fino alla data di esecutività dei provvedimenti comunali
assunti ai sensi della lettera b) del comma 1 del
presente articolo, gli oneri di urbanizzazione di cui
all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10, sono
adeguati automaticamente, con riferimento alla data
dell'ultima loro determinazione, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT, e
sono successivamente, nei casi di inutile decorso dei termini
di cui al comma 1, adeguati automaticamente, negli stessi
termini, ogni anno.
3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera
a) del comma 1 per quanto riguarda la determinazione dei
costi di costruzione, questi sono automaticamente adeguati,
con riferimento alla data della loro ultima determinazione, in
ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'ISTAT, e quindi, eventualmente, adeguati
automaticamente, negli stessi termini, ogni anno.
4. I costi di costruzione determinati dalle regioni ai
sensi del comma 4 dell'articolo 8, per i fabbricati ad
utilizzazione abitativa, non possono in alcun caso essere
inferiori ai costi massimi ammissibili per l'edilizia
agevolata, definiti dalle stesse regioni ai sensi della
lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n.457.
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