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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1928
DDL0120-0044
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.44 (che inizia a pag.62 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 62 Art. 34.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Efficacia della legge).
    1.  Le disposizioni della presente legge costituiscono
  princìpi fondamentali delle leggi dello Stato ai sensi e per
  gli effetti di cui all'articolo 117 della Costituzione.  Sono
  fatte salve le competenze legislative, nelle materie
  interessate dalle suddette disposizioni, delle regioni a
  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
  Bolzano.
    2.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
  solamente le disposizioni in essa contenute costituiscono
  limiti all'emanazione, da parte delle regioni, di norme
  legislative in materia di urbanistica e relativamente agli
  argomenti oggetto delle suddette disposizioni, sempreché le
  stesse norme legislative non siano in contrasto con
  l'interesse nazionale o con quello di altre regioni.  Dalla
  medesima data non possono essere emanate, in materia di
  urbanistica e relativamente agli argomenti oggetto delle
  disposizioni della presente legge, norme legislative statali
  che abbiano diretta applicazione, avendo come destinatari i
  cittadini, od altri soggetti, privati o pubblici, diversi
  dalle regioni.
    3.  Le norme legislative statali in materia di urbanistica,
  e relative agli argomenti oggetto delle disposizioni della
  presente legge, vigenti alla data di entrata in vigore della
  medesima, conservano diretta applicazione, in quanto
  compatibili con le disposizioni della presente legge,
  solamente ove e fino a quando norme legislative regionali non
  abbiano disciplinato, o non disciplinino in conformità alle
  disposizioni della presente legge, i medesimi argomenti.
    4.  Le norme legislative regionali che vengono emanate dalle
  regioni in materia di urbanistica, e per gli argomenti oggetto
  delle disposizioni della presente legge, devono espressamente
  indicare le norme legislative statali che non trovano più
 
                              Pag. 63
 
  diretta applicazione nel territorio della regione dalla data
  di entrata in vigore delle norme legislative regionali che
  disciplinano i predetti argomenti in conformità alle
  disposizioni della presente legge.
    5.  Le disposizioni contenute nel titolo II si applicano a
  tutte le espropriazioni ed occupazioni, anticipate o
  temporanee, di immobili, per motivi di interesse generale, da
  effettuarsi, ai sensi di leggi statali o regionali, da parte,
  o per conto, dello Stato, delle regioni, delle province, delle
  città metropolitane, dei comuni, di altri enti pubblici, anche
  non territoriali, nonché di qualsiasi altro soggetto, fatte
  salve le competenze legislative delle regioni a statuto
  speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.  Le
  disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 non trovano
  applicazione nei casi in cui le indennità, determinate ai
  sensi delle norme previgenti, siano state accettate dalle
  parti, ovvero sia divenuta non impugnabile la loro
  determinazione, ovvero siano state definite con sentenza
  passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della
  presente legge.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0044 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0062 RIGINIZ=001 PAGFIN=0063 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=62 PAGEFIN=63 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0044 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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