| (Efficacia della legge).
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali delle leggi dello Stato ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 117 della Costituzione. Sono
fatte salve le competenze legislative, nelle materie
interessate dalle suddette disposizioni, delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
solamente le disposizioni in essa contenute costituiscono
limiti all'emanazione, da parte delle regioni, di norme
legislative in materia di urbanistica e relativamente agli
argomenti oggetto delle suddette disposizioni, sempreché le
stesse norme legislative non siano in contrasto con
l'interesse nazionale o con quello di altre regioni. Dalla
medesima data non possono essere emanate, in materia di
urbanistica e relativamente agli argomenti oggetto delle
disposizioni della presente legge, norme legislative statali
che abbiano diretta applicazione, avendo come destinatari i
cittadini, od altri soggetti, privati o pubblici, diversi
dalle regioni.
3. Le norme legislative statali in materia di urbanistica,
e relative agli argomenti oggetto delle disposizioni della
presente legge, vigenti alla data di entrata in vigore della
medesima, conservano diretta applicazione, in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge,
solamente ove e fino a quando norme legislative regionali non
abbiano disciplinato, o non disciplinino in conformità alle
disposizioni della presente legge, i medesimi argomenti.
4. Le norme legislative regionali che vengono emanate dalle
regioni in materia di urbanistica, e per gli argomenti oggetto
delle disposizioni della presente legge, devono espressamente
indicare le norme legislative statali che non trovano più
Pag. 63
diretta applicazione nel territorio della regione dalla data
di entrata in vigore delle norme legislative regionali che
disciplinano i predetti argomenti in conformità alle
disposizioni della presente legge.
5. Le disposizioni contenute nel titolo II si applicano a
tutte le espropriazioni ed occupazioni, anticipate o
temporanee, di immobili, per motivi di interesse generale, da
effettuarsi, ai sensi di leggi statali o regionali, da parte,
o per conto, dello Stato, delle regioni, delle province, delle
città metropolitane, dei comuni, di altri enti pubblici, anche
non territoriali, nonché di qualsiasi altro soggetto, fatte
salve le competenze legislative delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le
disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 non trovano
applicazione nei casi in cui le indennità, determinate ai
sensi delle norme previgenti, siano state accettate dalle
parti, ovvero sia divenuta non impugnabile la loro
determinazione, ovvero siano state definite con sentenza
passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della
presente legge.
| |