Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


193
DDL0010-0021
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL12-10)
(suddiviso in 76 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.41 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
...Decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
  di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni
  finanziarie varie).
      1.  I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e
  all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di
  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
  1992, n. 5, sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo 1994
  e al 30 settembre 1994.
 
                              Pag. 42
 
      2.  All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio
  1992, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
  febbraio 1992, n.217, è aggiunto il seguente periodo:
  "L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel
  corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno
  1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove
  posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della
  Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro
  dell'interno del 5 settembre 1991".
      3.  Il termine di cui all'articolo 11- quater  del
  decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.472, è
  ulteriormente prorogato di un triennio.
      4.  Limitatamente alle strutture informatiche
  dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il
  termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto
  legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è prorogato al 31 dicembre
  1994.
      5.  Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo
  11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.217, riferite
  ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora
  disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono
  mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio
  finanziario 1994.
      6.  All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio
  1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n.237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito
  con quelli all'anno 1994.
 
DATA=940228 FASCID=DDL12-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0064 TOTDOC=0076 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0041 RIGINIZ=046 PAGFIN=0042 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=41 PAGEFIN=42 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=12DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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