| Onorevoli Colleghi! -- A partire dall'emanazione del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, la normativa in
materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente ha
subìto una significativa e positiva evoluzione. Infatti, sono
stati introdotti nuovi strumenti che, in teoria, comportano un
governo del territorio condizionato dalle questioni della
salvaguardia del patrimonio naturale e storico: si pensi al
piano di bacino, al piano per i parchi, al piano territoriale
provinciale. Sono inoltre previsti piani di settore per le
attività estrattive, l'inquinamento dell'aria, i rifiuti,
eccetera.
Inoltre, ognuno di questi strumenti, probabilmente per
dargli maggior forza, è stato dal legislatore investito di
ampi contenuti che sovente si sovrappongono. E le diverse
normative prevedono meccanismi di prevalenza di uno strumento
sull'altro che finiscono per rendere complessa e difficile la
loro attuazione.
C'è bisogno, per non far fallire provvedimenti quali la
legge sulla difesa del suolo, la legge quadro sui parchi, la
riforma delle autonomie locali, eccetera, frutto di un lungo
(talora lunghissimo) iter parlamentare, che si affermi
con forza la consapevolezza che gli strumenti e le strutture
di governo sono un'unica cosa.
In altri termini, se a vari anni dalla emanazione dei
provvedimenti che abbiamo citato non vi è stata una concreta
attuazione delle leggi (non un piano paesistico redatto con i
previsti poteri sostitutivi a fronte di una quasi
generalizzata inadempienza delle regioni; non un piano di
bacino, nemmeno quello pilota che si doveva redigere in pochi
mesi; non un piano per i parchi; non un piano provinciale),
ciò dipende soprattutto dal fatto che tali leggi non sono
collegate fra loro, ma sono in concorrenza e confuse nella
gestione delle strutture pubbliche che alla redazione e
attuazione di questi strumenti debbono presiedere.
Pag. 2
D'altra parte, la necessità di un Ministro unico per il
territorio e l'ambiente è da tempo affermata e riconosciuta
negli altri Paesi europei: è così in Francia ed in
Inghilterra, ad esempio. L'istituzione, inoltre, di un unico
Ministero potrebbe influenzare anche le scelte delle regioni
che solo in alcuni casi (ultimo è quello dell'Emilia-Romagna)
hanno fatto la scelta di una direzione unica ed unitaria nelle
questioni territoriali ed ambientali.
In questa proposta di legge, che è la prima che cerchi di
risolvere organicamente un problema che è stato più volte
sollevato senza che però intervenissero concreti tentativi di
soluzione, si cerca anche di affermare stabilmente una
filosofia operativa che è attualmente leggibile solo in
filigrana nell'insieme dei provvedimenti che abbiamo citato:
la salvaguardia dell'integrità fisica e la tutela
dell'identità culturale del Paese, che sono i presupposti di
ogni ulteriore azione di trasformazione.
La presente proposta di legge prevede all'articolo 1 che il
Governo emani, entro un anno, tutte le disposizioni necessarie
per il riordino dei Ministeri e degli altri organi centrali e
periferici aventi competenza in materia di governo del
territorio.
L'articolo 2 nel sopprimere i Ministeri dei lavori pubblici
e dell'ambiente istituisce il Ministero del territorio e
dell'ambiente, con competenze nelle materie attinenti la
gestione del territorio, attualmente frazionate tra i seguenti
Ministeri: lavori pubblici, ambiente, beni culturali e
ambientali, trasporti e navigazione, risorse agricole,
alimentari e forestali. Inoltre, il Governo viene delegato a
definire le competenze e l'assetto funzionale dell'istituendo
Consiglio superiore del territorio e
dell'ambiente che sostituisce il Consiglio superiore dei
lavori pubblici in quanto organo consultivo
dell'amministrazione pubblica nel suo complesso.
Anche all'articolo 3 sono previste deleghe al Governo per
la predisposizione di testi unici di riordino della normativa
statale su materie di primaria importanza per la tutela e la
salvaguardia dell'integrità del territorio come: la difesa del
suolo, la qualità delle acque e dell'aria, l'inquinamento
acustico e lo smaltimento dei rifiuti. Lo strumento essenziale
per il riordino della pianificazione territoriale sono i piani
di bacino che devono essere approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere
favorevole delle competenti commissioni parlamentari
permanenti.
Con l'articolo 4 il Governo è delegato, secondo specifici
princìpi, ad emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge, un testo unico contenente norme per la
tutela e la salvaguardia dell'identità culturale del
territorio nazionale. Il comma 3 dell'articolo 4 contiene il
nucleo dei beni costitutivi dell'identità culturale del
territorio.
Ai sensi dell'articolo 5, allo Stato, attraverso gli organi
centrali e periferici, ed alle regioni è demandata
l'individuazione e la perimetrazione dei beni costituenti
identità nazionale.
Infine, l'articolo 6 detta princìpi generali per la tutela,
la salvaguardia, la conservazione, la fruizione e il godimento
dei beni costituenti l'identità culturale del territorio, sia
di quelli pubblici sia di quelli privati.
| |