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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1931
DDL0121-0002
Progetto di legge Camera n. 121 - testo presentato - (DDL12-121)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C121. TESTIPDL
...C121.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC121 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- A partire dall'emanazione del
  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, la normativa in
  materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente ha
  subìto una significativa e positiva evoluzione.  Infatti, sono
  stati introdotti nuovi strumenti che, in teoria, comportano un
  governo del territorio condizionato dalle questioni della
  salvaguardia del patrimonio naturale e storico: si pensi al
  piano di bacino, al piano per i parchi, al piano territoriale
  provinciale.  Sono inoltre previsti piani di settore per le
  attività estrattive, l'inquinamento dell'aria, i rifiuti,
  eccetera.
    Inoltre, ognuno di questi strumenti, probabilmente per
  dargli maggior forza, è stato dal legislatore investito di
  ampi contenuti che sovente si sovrappongono.  E le diverse
  normative prevedono meccanismi di prevalenza di uno strumento
  sull'altro che finiscono per rendere complessa e difficile la
  loro attuazione.
    C'è bisogno, per non far fallire provvedimenti quali la
  legge sulla difesa del suolo, la legge quadro sui parchi, la
  riforma delle autonomie locali, eccetera, frutto di un lungo
  (talora lunghissimo)  iter  parlamentare, che si affermi
  con forza la consapevolezza che gli strumenti e le strutture
  di governo sono un'unica cosa.
    In altri termini, se a vari anni dalla emanazione dei
  provvedimenti che abbiamo citato non vi è stata una concreta
  attuazione delle leggi (non un piano paesistico redatto con i
  previsti poteri sostitutivi a fronte di una quasi
  generalizzata inadempienza delle regioni; non un piano di
  bacino, nemmeno quello pilota che si doveva redigere in pochi
  mesi; non un piano per i parchi; non un piano provinciale),
  ciò dipende soprattutto dal fatto che tali leggi non sono
  collegate fra loro, ma sono in concorrenza e confuse nella
  gestione delle strutture pubbliche che alla redazione e
  attuazione di questi strumenti debbono presiedere.
 
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    D'altra parte, la necessità di un Ministro unico per il
  territorio e l'ambiente è da tempo affermata e riconosciuta
  negli altri Paesi europei: è così in Francia ed in
  Inghilterra, ad esempio.  L'istituzione, inoltre, di un unico
  Ministero potrebbe influenzare anche le scelte delle regioni
  che solo in alcuni casi (ultimo è quello dell'Emilia-Romagna)
  hanno fatto la scelta di una direzione unica ed unitaria nelle
  questioni territoriali ed ambientali.
    In questa proposta di legge, che è la prima che cerchi di
  risolvere organicamente un problema che è stato più volte
  sollevato senza che però intervenissero concreti tentativi di
  soluzione, si cerca anche di affermare stabilmente una
  filosofia operativa che è attualmente leggibile solo in
  filigrana nell'insieme dei provvedimenti che abbiamo citato:
  la salvaguardia dell'integrità fisica e la tutela
  dell'identità culturale del Paese, che sono i presupposti di
  ogni ulteriore azione di trasformazione.
    La presente proposta di legge prevede all'articolo 1 che il
  Governo emani, entro un anno, tutte le disposizioni necessarie
  per il riordino dei Ministeri e degli altri organi centrali e
  periferici aventi competenza in materia di governo del
  territorio.
    L'articolo 2 nel sopprimere i Ministeri dei lavori pubblici
  e dell'ambiente istituisce il Ministero del territorio e
  dell'ambiente, con competenze nelle materie attinenti la
  gestione del territorio, attualmente frazionate tra i seguenti
  Ministeri: lavori pubblici, ambiente, beni culturali e
  ambientali, trasporti e navigazione, risorse agricole,
  alimentari e forestali.  Inoltre, il Governo viene delegato a
  definire le competenze e l'assetto funzionale dell'istituendo
  Consiglio superiore del territorio e
  dell'ambiente che sostituisce il Consiglio superiore dei
  lavori pubblici in quanto organo consultivo
  dell'amministrazione pubblica nel suo complesso.
    Anche all'articolo 3 sono previste deleghe al Governo per
  la predisposizione di testi unici di riordino della normativa
  statale su materie di primaria importanza per la tutela e la
  salvaguardia dell'integrità del territorio come: la difesa del
  suolo, la qualità delle acque e dell'aria, l'inquinamento
  acustico e lo smaltimento dei rifiuti.  Lo strumento essenziale
  per il riordino della pianificazione territoriale sono i piani
  di bacino che devono essere approvati con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere
  favorevole delle competenti commissioni parlamentari
  permanenti.
    Con l'articolo 4 il Governo è delegato, secondo specifici
  princìpi, ad emanare entro un anno dalla data di entrata in
  vigore della legge, un testo unico contenente norme per la
  tutela e la salvaguardia dell'identità culturale del
  territorio nazionale.  Il comma 3 dell'articolo 4 contiene il
  nucleo dei beni costitutivi dell'identità culturale del
  territorio.
    Ai sensi dell'articolo 5, allo Stato, attraverso gli organi
  centrali e periferici, ed alle regioni è demandata
  l'individuazione e la perimetrazione dei beni costituenti
  identità nazionale.
    Infine, l'articolo 6 detta princìpi generali per la tutela,
  la salvaguardia, la conservazione, la fruizione e il godimento
  dei beni costituenti l'identità culturale del territorio, sia
  di quelli pubblici sia di quelli privati.
 
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