| (Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino dei Ministeri e degli
altri organi statali, di rilevanza nazionale, aventi funzioni
in materie attinenti il governo del territorio, secondo i
princìpi desumibili dalla presente legge.
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