| (Istituzione del Ministero del territorio
e dell'ambiente)
1. E' istituito il Ministero del territorio e
dell'ambiente.
2. Al Ministero del territorio e dell'ambiente sono
devolute le competenze nelle materie attinenti il governo del
territorio di competenza dei seguenti Ministeri:
a) Ministero dei lavori pubblici;
b) Ministero dell'ambiente;
c) Ministero per i beni culturali e ambientali;
d) Ministero dei trasporti e della navigazione;
e) Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
3. Il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero
dell'ambiente sono soppressi.
4. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali assume
la denominazione di Ministero per i beni culturali.
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5. Le direzioni generali, gli organi periferici e qualsiasi
altro ufficio o servizio dei Ministeri di cui al comma 2, che
abbiano competenze e funzioni in materie attinenti il governo
del territorio, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero
del territorio e dell'ambiente.
6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli
organi consultivi, comunque denominati, dei Ministeri di cui
al comma 2, sono soppressi.
7. Presso il Ministero del territorio e dell'ambiente è
costituito il Consiglio superiore del territorio e
dell'ambiente. Il Governo ne definisce le competenze e
l'assetto funzionale con il decreto legislativo di cui
all'articolo 1.
8. Il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali
e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.
253, è soppresso; le relative funzioni sono attribuite al
Ministro del territorio e dell'ambiente. I servizi tecnici
nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni, sono trasferiti presso il
Ministero del territorio e dell'ambiente, senza pregiudizio
per la rispettiva autonomia scientifica, tecnica,
organizzativa ed operativa. Per la relativa riorganizzazione
valgono le disposizioni di cui al medesimo articolo 9 della
citata legge n. 183 del 1989, in quanto compatibili.
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