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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1934
DDL0121-0005
Progetto di legge Camera n. 121 - testo presentato - (DDL12-121)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C121. TESTIPDL
...C121.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC121 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Riordino delle norme relative alla tutela
            dell'integrità fisica del territorio).
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno della
  data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
  in cui sono coordinate le norme legislative statali relative
  alla tutela dell'integrità fisica del territorio, secondo i
  principi, i criteri direttivi ed i tempi determinati dal
  presente articolo.
 
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    2.  In sede di predisposizione del testo unico di cui al
  comma 1 le norme legislative statali concernenti la difesa del
  suolo da ogni fenomeno di degrado, la salvaguardia dagli
  effetti dei fenomeni sismici, la qualità delle acque e
  dell'aria e la loro tutela da ogni fenomeno di deterioramento,
  la preservazione delle risorse irriproducibili, la prevenzione
  dell'inquinamento acustico, lo smaltimento dei rifiuti solidi
  di ogni genere e provenienza, con esclusione di quelle dettate
  da leggi speciali per zone particolari, sono adeguate ai
  princìpi di cui alla presente legge ed in particolare alle
  norme di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo.
    3.  I piani di bacino costituiscono lo strumento
  fondamentale di definizione sistematica delle scelte inerenti
  le tematiche di cui al comma 2.  Le disposizioni dei piani di
  bacino possono essere specificate mediante piani generali di
  bonifica, piani di risanamento delle acque, piani di utilizzo
  delle risorse idriche, piani per il risanamento e la tutela
  della qualità dell'aria, piani di smaltimento dei rifiuti ed
  altri piani relativi a singole pertinenti tematiche.
    4.  I bacini già definiti quali bacini di rilievo
  interregionale sono assimilati ai bacini di rilievo
  nazionale.
    5.  Ai piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 4,
  adottati dai competenti organi, possono essere apportate, con
  l'atto di approvazione, le modificazioni e le integrazioni
  ritenute necessarie per un più efficace conseguimento delle
  finalità di tutela dell'integrità fisica del territorio.  I
  predetti piani sono approvati con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
  ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano e previo parere favorevole delle competenti
  Commissioni parlamentari permanenti.  Con i decreti di
  approvazione dei piani sono trasferite alle regioni
  territorialmente competenti le funzioni amministrative
  relative alle opere idrauliche ed alle risorse idriche, nonché
  ogni altra azione amministrativa
 
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  precedentemente riservata allo Stato e concernente
  le tematiche disciplinate dai piani, ove non attenga ad
  imprescindibili esigenze di carattere unitario e
  sovraregionale.
    6.  I piani volti a specificare, ai sensi del comma 3, le
  disposizioni dei piani di bacino relativi ai bacini di cui al
  comma 4, sono parte della pianificazione territoriale ed
  urbanistica regionale e subregionale e sono disciplinati con
  legge regionale.
    7.  Le eventuali osservazioni formulate dai competenti
  organi periferici dello Stato in merito alle disposizioni
  della pianificazione regionale e subregionale, ove rilevino un
  mancato rispetto delle disposizioni dei piani di bacino
  relativi ai bacini di cui al comma 4, ovvero degli indirizzi e
  dei criteri per la pianificazione di bacino relativamente ai
  bacini di rilievo regionale, sono vincolanti.  L'entrata in
  vigore delle disposizioni della pianificazione regionale e
  subregionale è subordinata al raggiungimento di intese con i
  citati organi dello Stato.  Qualora tali intese non siano
  raggiunte entro la data di approvazione delle predette
  disposizioni, ovvero entro la data di completamento delle
  relative verifiche di conformità, la regione, ovvero la
  provincia, o la città metropolitana, quando sia soggetto
  competente a verificare la conformità degli strumenti di
  pianificazione, sottopone la questione al Presidente del
  Consiglio dei ministri, il quale si pronuncia in via
  definitiva con decreto emanato ai sensi del comma 5.
    8.  I piani di bacino di cui al comma 3, ovvero i relativi
  programmi di intervento, possono stabilire quali
  trasformazioni di immobili, od altri interventi da essi
  previsti, debbano attuarsi previa acquisizione pubblica degli
  immobili, dei complessi di immobili o degli ambiti
  territoriali interessati individuati mediante idonei elaborati
  cartografici.  L'entrata in vigore dei predetti piani o
  programmi ha efficacia di dichiarazione d'interesse generale
  dei motivi delle previste acquisizioni pubbliche.
    9.  Le norme legislative concernenti la qualità dell'aria e
  la sua tutela di cui al comma 2 devono trovare applicazione su
  tutto il territorio nazionale.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-121 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0121 TOTPAG=0010 TOTDOC=0008 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=028 PAGFIN=0006 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=012100 00 FASCIDC=12DDL0121 SORTNAV=0012100 000 00000 ZZDDLC121 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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