| (Riordino delle norme relative alla tutela
dell'integrità fisica del territorio).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno della
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
in cui sono coordinate le norme legislative statali relative
alla tutela dell'integrità fisica del territorio, secondo i
principi, i criteri direttivi ed i tempi determinati dal
presente articolo.
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2. In sede di predisposizione del testo unico di cui al
comma 1 le norme legislative statali concernenti la difesa del
suolo da ogni fenomeno di degrado, la salvaguardia dagli
effetti dei fenomeni sismici, la qualità delle acque e
dell'aria e la loro tutela da ogni fenomeno di deterioramento,
la preservazione delle risorse irriproducibili, la prevenzione
dell'inquinamento acustico, lo smaltimento dei rifiuti solidi
di ogni genere e provenienza, con esclusione di quelle dettate
da leggi speciali per zone particolari, sono adeguate ai
princìpi di cui alla presente legge ed in particolare alle
norme di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo.
3. I piani di bacino costituiscono lo strumento
fondamentale di definizione sistematica delle scelte inerenti
le tematiche di cui al comma 2. Le disposizioni dei piani di
bacino possono essere specificate mediante piani generali di
bonifica, piani di risanamento delle acque, piani di utilizzo
delle risorse idriche, piani per il risanamento e la tutela
della qualità dell'aria, piani di smaltimento dei rifiuti ed
altri piani relativi a singole pertinenti tematiche.
4. I bacini già definiti quali bacini di rilievo
interregionale sono assimilati ai bacini di rilievo
nazionale.
5. Ai piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 4,
adottati dai competenti organi, possono essere apportate, con
l'atto di approvazione, le modificazioni e le integrazioni
ritenute necessarie per un più efficace conseguimento delle
finalità di tutela dell'integrità fisica del territorio. I
predetti piani sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previo parere favorevole delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti. Con i decreti di
approvazione dei piani sono trasferite alle regioni
territorialmente competenti le funzioni amministrative
relative alle opere idrauliche ed alle risorse idriche, nonché
ogni altra azione amministrativa
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precedentemente riservata allo Stato e concernente
le tematiche disciplinate dai piani, ove non attenga ad
imprescindibili esigenze di carattere unitario e
sovraregionale.
6. I piani volti a specificare, ai sensi del comma 3, le
disposizioni dei piani di bacino relativi ai bacini di cui al
comma 4, sono parte della pianificazione territoriale ed
urbanistica regionale e subregionale e sono disciplinati con
legge regionale.
7. Le eventuali osservazioni formulate dai competenti
organi periferici dello Stato in merito alle disposizioni
della pianificazione regionale e subregionale, ove rilevino un
mancato rispetto delle disposizioni dei piani di bacino
relativi ai bacini di cui al comma 4, ovvero degli indirizzi e
dei criteri per la pianificazione di bacino relativamente ai
bacini di rilievo regionale, sono vincolanti. L'entrata in
vigore delle disposizioni della pianificazione regionale e
subregionale è subordinata al raggiungimento di intese con i
citati organi dello Stato. Qualora tali intese non siano
raggiunte entro la data di approvazione delle predette
disposizioni, ovvero entro la data di completamento delle
relative verifiche di conformità, la regione, ovvero la
provincia, o la città metropolitana, quando sia soggetto
competente a verificare la conformità degli strumenti di
pianificazione, sottopone la questione al Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale si pronuncia in via
definitiva con decreto emanato ai sensi del comma 5.
8. I piani di bacino di cui al comma 3, ovvero i relativi
programmi di intervento, possono stabilire quali
trasformazioni di immobili, od altri interventi da essi
previsti, debbano attuarsi previa acquisizione pubblica degli
immobili, dei complessi di immobili o degli ambiti
territoriali interessati individuati mediante idonei elaborati
cartografici. L'entrata in vigore dei predetti piani o
programmi ha efficacia di dichiarazione d'interesse generale
dei motivi delle previste acquisizioni pubbliche.
9. Le norme legislative concernenti la qualità dell'aria e
la sua tutela di cui al comma 2 devono trovare applicazione su
tutto il territorio nazionale.
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