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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1935
DDL0121-0006
Progetto di legge Camera n. 121 - testo presentato - (DDL12-121)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C121. TESTIPDL
...C121.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 7 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC121 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Riordino delle norme relative
          al patrimonio culturale della Repubblica).
    1.  Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare,
  entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, un testo unico per il coordinamento delle norme
  relative alla tutela dell'identità culturale del territorio
  indicate al comma 2, secondo i princìpi, i criteri direttivi
  ed i tempi determinati dal presente articolo.
    2.  Nel testo unico di cui al comma 1 sono coordinate tra
  loro ed adeguate ai princìpi di cui alla presente legge le
  disposizioni di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
  alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939,
  n. 1497, al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, alla legge
  21 dicembre 1961, n. 1552, al decreto del Presidente della
  Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, al decreto-legge 5
  luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 8 agosto 1972, n. 487, alla legge 12 aprile 1973, n.
  202, alla legge 1^ marzo 1975, n. 44, alla legge 27 maggio
  1975, n. 176, agli articoli 82 ed 83 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
  successive modificazioni, al decreto-legge 27 giugno 1985, n.
  312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
  n. 431, e le altre norme attinenti il patrimonio culturale
  della Repubblica, come definito dall'articolo 5 della presente
  legge, con esclusione di quelle contenute in leggi speciali
  per zone particolari.
    3.  Ai fini di cui al comma 1 sono considerati elementi
  costitutivi dell'identità culturale del territorio:
        a)  le componenti strutturali della forma del
  territorio, quali:
        1) i rilievi montani e collinari;
        2) le coste e le isole marine, nonché le zone marine
  antistanti e circostanti;
        3) il sistema delle acque superficiali, comprensivo dei
  corpi idrici, dei terreni circostanti, delle isole lacuali e
  fluviali;
 
                               Pag. 8
 
        4) i terreni coperti da vegetazione arborea, forestale
  o boschiva, di origine naturale o artificiale, nonché i
  terreni temporaneamente privi, totalmente o parzialmente,
  della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o
  danneggiati dal fuoco ovvero colpiti da altri eventi naturali
  od interventi antropici distruttivi;
        5) le zone corografiche, coincidenti o meno, in tutto
  od in parte, con le componenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
  4), configuranti paesaggi significativi, naturali o
  trasformati ad opera dell'uomo;
        b)  le componenti fisiche e biologiche, nonché le
  loro associazioni, che presentano singolari o significative
  caratteristiche mineralogiche, petrografiche, geologiche,
  geomorfologiche, paleontologiche, floristiche, faunistiche,
  anche in ragione dei processi dinamici, generativi o in atto,
  ovvero delle condizioni di equilibrio, che le
  contraddistinguono, con particolare riferimento ai vulcani, ai
  ghiacciai ed ai circhi glaciali, alle zone umide, ed a
  biocenosi, biotipi ed ecosistemi complessi;
        c)  le testimonianze di specifiche modalità di
  rapporto tra l'uomo e l'ambiente, quali:
        1) particolari qualità o forme di coltura agraria,
  ovvero di altre attività primarie, compresa quella estrattiva,
  nonché particolari forme di organizzazione proprietaria dei
  terreni, quali usi civici, università agrarie, comunali,
  comunelli, partecipanze e simili;
        2) peculiari forme di infrastrutturazione del
  territorio, quali centuriazioni nella loro struttura
  complessiva o nei loro elementi o segni, in relazione alla
  rispettiva permanenza e riconoscibilità; altre peculiari forme
  di appoderamento, ovvero bonifiche od irrigazioni storiche e
  relativi sistemi di viabilità o canalizzazione delle acque;
  terrazzamenti; elementi o tracciati di viabilità storica,
  anche acquea;
        3) gli insediamenti urbani storici e le strutture
  insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un
  impianto urbanistico significativo, le strutture
 
                               Pag. 9
 
  insediative, anche minori od isolate, che presentino,
  singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di
  civiltà, nonché le rispettive zone di integrazione
  ambientale;
        d)  gli immobili ed i complessi di immobili,
  coincidenti o meno con elementi od ambiti di cui alla lettera
  c),  nonché le cose mobili, di interesse archeologico,
  paletnologico, artistico, storico, storico-testimoniale,
  etnologico e demoantropologico, quali:
        1) le cose appartenenti alla preistoria ed
  all'antichità, nonché quelle di età posteriore, costituenti,
  singolarmente o nel loro complesso, testimonianza di civiltà,
  e di insedimenti o di giacimenti, terrestri o subacquei,
  conosciuti o conoscibili prevalentemente attraverso la
  scoperta di resti materiali;
        2) le aree archeologiche, intese come i luoghi,
  ricadenti anche nelle acque interne o territoriali,
  comprendenti complessi di cose di interesse archeologico,
  anche soltanto parzialmente rinvenute, ovvero come i luoghi
  contenenti cose di interesse archeologico non ancora rinvenute
  e la cui esistenza sia rivelata da lavori compiuti sul suolo,
  o sia nota o supposta in base a testimonianze storiche, a
  prospezioni tecniche, a rilievi aerofotografici o ad altri
  mezzi;
        3) le unità edilizie e gli spazi scoperti, aventi
  riconoscibili e significative caratteristiche strutturali,
  tipografiche e formali;
        4) le unità edilizie e gli spazi scoperti costituenti
  esemplari significativi, sotto il profilo del valore artistico
  od anche soltanto dell'interesse testimoniale, della cultura
  architettonica.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-121 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0121 TOTPAG=0010 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=012100 00 FASCIDC=12DDL0121 SORTNAV=0012100 000 00000 ZZDDLC121 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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