| (Riordino delle norme relative
al patrimonio culturale della Repubblica).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un testo unico per il coordinamento delle norme
relative alla tutela dell'identità culturale del territorio
indicate al comma 2, secondo i princìpi, i criteri direttivi
ed i tempi determinati dal presente articolo.
2. Nel testo unico di cui al comma 1 sono coordinate tra
loro ed adeguate ai princìpi di cui alla presente legge le
disposizioni di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939,
n. 1497, al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, alla legge
21 dicembre 1961, n. 1552, al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, al decreto-legge 5
luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1972, n. 487, alla legge 12 aprile 1973, n.
202, alla legge 1^ marzo 1975, n. 44, alla legge 27 maggio
1975, n. 176, agli articoli 82 ed 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, al decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, e le altre norme attinenti il patrimonio culturale
della Repubblica, come definito dall'articolo 5 della presente
legge, con esclusione di quelle contenute in leggi speciali
per zone particolari.
3. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati elementi
costitutivi dell'identità culturale del territorio:
a) le componenti strutturali della forma del
territorio, quali:
1) i rilievi montani e collinari;
2) le coste e le isole marine, nonché le zone marine
antistanti e circostanti;
3) il sistema delle acque superficiali, comprensivo dei
corpi idrici, dei terreni circostanti, delle isole lacuali e
fluviali;
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4) i terreni coperti da vegetazione arborea, forestale
o boschiva, di origine naturale o artificiale, nonché i
terreni temporaneamente privi, totalmente o parzialmente,
della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o
danneggiati dal fuoco ovvero colpiti da altri eventi naturali
od interventi antropici distruttivi;
5) le zone corografiche, coincidenti o meno, in tutto
od in parte, con le componenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4), configuranti paesaggi significativi, naturali o
trasformati ad opera dell'uomo;
b) le componenti fisiche e biologiche, nonché le
loro associazioni, che presentano singolari o significative
caratteristiche mineralogiche, petrografiche, geologiche,
geomorfologiche, paleontologiche, floristiche, faunistiche,
anche in ragione dei processi dinamici, generativi o in atto,
ovvero delle condizioni di equilibrio, che le
contraddistinguono, con particolare riferimento ai vulcani, ai
ghiacciai ed ai circhi glaciali, alle zone umide, ed a
biocenosi, biotipi ed ecosistemi complessi;
c) le testimonianze di specifiche modalità di
rapporto tra l'uomo e l'ambiente, quali:
1) particolari qualità o forme di coltura agraria,
ovvero di altre attività primarie, compresa quella estrattiva,
nonché particolari forme di organizzazione proprietaria dei
terreni, quali usi civici, università agrarie, comunali,
comunelli, partecipanze e simili;
2) peculiari forme di infrastrutturazione del
territorio, quali centuriazioni nella loro struttura
complessiva o nei loro elementi o segni, in relazione alla
rispettiva permanenza e riconoscibilità; altre peculiari forme
di appoderamento, ovvero bonifiche od irrigazioni storiche e
relativi sistemi di viabilità o canalizzazione delle acque;
terrazzamenti; elementi o tracciati di viabilità storica,
anche acquea;
3) gli insediamenti urbani storici e le strutture
insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un
impianto urbanistico significativo, le strutture
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insediative, anche minori od isolate, che presentino,
singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di
civiltà, nonché le rispettive zone di integrazione
ambientale;
d) gli immobili ed i complessi di immobili,
coincidenti o meno con elementi od ambiti di cui alla lettera
c), nonché le cose mobili, di interesse archeologico,
paletnologico, artistico, storico, storico-testimoniale,
etnologico e demoantropologico, quali:
1) le cose appartenenti alla preistoria ed
all'antichità, nonché quelle di età posteriore, costituenti,
singolarmente o nel loro complesso, testimonianza di civiltà,
e di insedimenti o di giacimenti, terrestri o subacquei,
conosciuti o conoscibili prevalentemente attraverso la
scoperta di resti materiali;
2) le aree archeologiche, intese come i luoghi,
ricadenti anche nelle acque interne o territoriali,
comprendenti complessi di cose di interesse archeologico,
anche soltanto parzialmente rinvenute, ovvero come i luoghi
contenenti cose di interesse archeologico non ancora rinvenute
e la cui esistenza sia rivelata da lavori compiuti sul suolo,
o sia nota o supposta in base a testimonianze storiche, a
prospezioni tecniche, a rilievi aerofotografici o ad altri
mezzi;
3) le unità edilizie e gli spazi scoperti, aventi
riconoscibili e significative caratteristiche strutturali,
tipografiche e formali;
4) le unità edilizie e gli spazi scoperti costituenti
esemplari significativi, sotto il profilo del valore artistico
od anche soltanto dell'interesse testimoniale, della cultura
architettonica.
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