| (Riconoscimento dei beni costituenti
l'identità culturale del territorio).
1. Allo Stato compete la conservazione ed il costante
aggiornamento del complesso degli elaborati cartografici,
adeguati
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per numero e scala, recanti le perimetrazioni delle
componenti, degli elementi e degli ambiti territoriali, nonché
degli immobili e dei complessi di immobili, aventi i requisiti
di cui all'articolo 4.
2. Alle perimetrazioni ed alle identificazioni di cui al
comma 1 provvedono i competenti organi centrali e periferici
dello Stato e le regioni.
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