| (Disposizioni generali relative
all'identità culturale del territorio).
1. I beni aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma
3, devono essere tutelati nelle caratteristiche che
conferiscono ai medesimi lo specifico valore o interesse e
devono essere utilizzati in termini coerenti con tali
caratteristiche, e comunque tali che non sia recato, per dolo
o colpa, pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche
medesime. Ad essi deve essere favorito l'accesso per motivi di
conoscenza e di studio e deve essere perseguita la possibilità
di un loro godimento pubblico tale da garantire sia la loro
tutela sia l'effettività del godimento stesso.
2. I beni di cui all'articolo 4, ove rientrino tra le
proprietà dello Stato o di altri enti pubblici territoriali,
sono beni del relativo demanio o patrimonio indisponibile e
non possono essere alienati se non eccezionalmente e con
specifiche disposizioni di legge statale.
3. I proprietari, possessori, detentori o comunque titolari
di facoltà di godimento di beni appartenenti al patrimonio
culturale dello Stato, hanno l'obbligo di non alterare le
caratteristiche che conferiscono ai beni medesimi lo specifico
valore o interesse, di preservarli, mediante le azioni
necessarie o opportune, da offese di agenti esterni e da ogni
altra possibile causa di deterioramento o di degrado, di non
rimuoverli, ove così disposto ai sensi delle relative
disposizioni legislative in vigore, dal luogo di destinazione,
e di consentirne, nei limiti e secondo le modalità indicate ai
sensi delle relative disposizioni legislative in vigore, la
pubblica fruizione.
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