| Onorevoli Colleghi! -- Il Parlamento, approvando la legge
finanziaria per il 1994, ha sostanzialmente accolto un
emendamento del gruppo Verde mirante a finalizzare delle
risorse per avviare programmi di adeguamento sismico nel
patrimonio edilizio pubblico. Tra gli interventi da finanziare
con questi fondi sono considerati
prioritari interventi in aree pilota per il
finanziamento di progetti di censimento sismico degli edifici
anche privati e che comprendono valutazioni sul costo del
necessario adeguamento sismico e, nei casi in cui tali
censimenti siano già disponibili, il finanziamento degli
interventi stessi limitatamente al solo patrimonio edilizio
pubblico.
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Infatti è stato approvato l'emendamento tab. B61 della
Commissione destinando, per il triennio 1994-1996, lire 10
miliardi annui alla tab. B.
Contestualmente il Governo ha approvato l'ordine del giorno
Turroni ed altri n. 9/3340/25 che recita:
"La Camera,
premesso che:
le caratteristiche morfologiche e geologiche del nostro
Paese lo classificano tra quelli ad elevato rischio
sismico;
nonostante ciò poco o nulla è stato fatto o programmato
in questi anni per attuare degli interventi sul nostro
patrimonio immobiliare, dotandolo di tutte quelle
caratteristiche necessarie ad affrontare eventuali eventi
sismici;
altri Paesi con le medesime peculiarità, come il
Giappone e gli Stati Uniti, dimostrano come una reale politica
di adeguamento antisismico di opere ed edifici consenta di
ridurre al minimo gli effetti provocati da calamità naturali,
innanzitutto in termini di vite umane, ma anche in termini di
danni al patrimonio abitativo ed ambientale;
impegna il Governo
a finalizzare parte degli stanziamenti in dotazione al
Ministero dei lavori pubblici all'avviamento di programmi di
adeguamento sismico del patrimonio edilizio pubblico;
a prevedere prioritariamente interventi in aree pilota per
il finanziamento di progetti di censimento sismico degli
edifici, anche privati, che comprendano valutazioni sul costo
del necessario adeguamento sismico e, nei casi in cui tali
censimenti siano già disponibili, il finanziamento degli
interventi stessi, limitatamente al solo patrimonio edilizio
pubblico;
a riservare - nel caso di predisposizione di spesa per
interventi di straordinaria manutenzione, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché di
ristrutturazione urbanistica effettuata con i fondi dello
Stato in zone classificate sismiche - una quota non minore del
15 per cento da destinarsi ai necessari interventi di
adeguamento sismico del patrimonio edilizio".
Il Parlamento ed il Governo hanno riconosciuto quindi che è
necessario intervenire attraverso strumenti di tipo preventivo
per riportare ad efficienza il patrimonio fisso sociale di
abitazioni, attrezzature, impianti produttivi, opera che
spesso rappresenta un compito immane, che si porta avanti con
alterni successi per lunghi anni; intanto sono cambiate le
condizioni sociali ed economiche di prima del terremoto, si
sono dissipate in un istante la storia e la cultura di una
società, se ne sono distrutte le vestigia.
La prevenzione e la riduzione del rischio sismico assumono
ormai rilevanza assoluta proprio per la crescita nella
coscienza collettiva della consapevolezza che non si può e non
si deve intervenire solo dopo il verificarsi degli eventi.
Occorre studiare i fenomeni naturali, la loro evenienza; i
terremoti non sono da considerare una fatalità ma eventi di
cui si può conoscere frequenza, localizzazione, intensità,
analizzare l'incidenza sul territorio, su persone, beni e
risorse materiali.
Una parte molto consistente del patrimonio edilizio e delle
infrastrutture è in aree a rischio. Solo di recente si è
provveduto a classificare con una certa sistematicità tali
aree e a introdurre normative sismiche per le nuove
costruzioni.
C'è il problema di garantire sicurezza all'intero sistema
abitativo e ridurre il rischio di danni e deterioramenti
all'importante complesso di beni culturali e storici che
rappresenta una delle ricchezze del nostro Paese.
Ma soprattutto c'è la necessità di garantire che gli
edifici pubblici strategici quali ospedali, scuole e simili
continuino a funzionare nonostante il verificarsi di eventi
sismici, garantendo sia i soccorsi sia il mantenimento ed il
funzionamento delle strutture pubbliche, delle istituzioni e
della macchina amministrativa.
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Per questi motivi si è ritenuto di presentare la proposta
di legge in esame, che trae spunto dalla necessità di
disciplinare l'impiego di fondi stanziati con la legge
finanziaria approvata per il 1994, destinati ad interventi per
l'adeguamento sismico nei comuni classificati sismici ai sensi
dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Si è ritenuto, tuttavia, che non sarebbe stato
politicamente e culturalmente corretto né opportuno limitare
l'oggetto della proposta di legge alla mera gestione del
finanziamento, al di fuori di un necessario quadro di
riferimento che potesse promuovere e coordinare organicamente
le iniziative delle istituzioni pubbliche rivolte alla
conoscenza e alla mitigazione del rischio sismico.
Si è colta pertanto l'occasione per procedere, finalmente,
alla predisposizione di una proposta di legge che fosse dotata
di quell'ampio respiro che ormai la maturata consapevolezza
dell'opinione pubblica in materia ambientale richiede.
Una proposta di legge in grado di definire una strategia
politica che sottraesse l'azione dei pubblici poteri
all'estemporaneo intervento dettato dall'urgenza.
Lanciare un segnale forte al Paese, quindi, convinti che
una nazione moderna e civile deve saper razionalmente
prevenire le conseguenze nefaste delle calamità naturali,
piuttosto che limitarsi agli interventi risarcitori della
ricostruzione dopo la catastrofe: la vera solidarietà è la
prevenzione.
Tenendo presente la sua duplice finalità, fornire un quadro
di riferimento per le istituzioni impegnate nell'azione di
riduzione del rischio sismico e regolare l'impiego di un primo
stanziamento - sicuramente inadeguato di fronte al problema da
risolvere, ma sufficientemente significativo - la struttura
della proposta di legge è disegnata su due livelli: il primo a
carattere organizzativo e metodologico, il secondo recante le
disposizioni per l'impiego dei fondi disponibili nel triennio
19941996.
L'individuazione delle strutture istituzionali destinate a
garantire il raggiungimento degli obiettivi non è stata
semplice, in una situazione di coinvolgimento di competenze
tecniche e amministrative ampio e diversificato.
Sono stati individuati tre momenti operativi.
Uno di coordinamento centrale e di verifica dei punti di
impiego delle risorse.
Un secondo di definizione metodologica e
tecnico-scientifica delle problematiche connesse con il
raggiungimento delle finalità.
Infine, il momento operativo di individuazione delle
priorità di realizzazione e controllo sia degli interventi che
delle necessarie indagini conoscitive a questi
propedeutiche.
E' parso, pertanto, evidente che il primo di questi momenti
dovesse essere affidato al Ministero dei lavori pubblici, sia
perché intestatario delle risorse stanziate che per le
competenze tecnico-amministrative nel coordinamento e
l'indirizzo di iniziative nel campo delle costruzioni.
Nell'ambito di questo Ministero sono stati individuati due
istituti, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) e la
Direzione generale per l'edilizia statale e i servizi
speciali, che racchiudono le competenze necessarie.
Peraltro il coinvolgimento del Ministero dei lavori
pubblici consente il coordinamento con altre finalità
omologhe, sollecitando l'utilizzo di differenti capitoli di
spesa del bilancio, amplificando i risultati e ottimizzando le
risorse.
Per la definizione metodologica si sono individuati due
riferimenti istituzionalmente presenti nella materia
specifica, uno tecnico, appartenente all'Amministrazione, il
Servizio sismico nazionale, l'altro scientifico appartenente
al mondo della ricerca, il Consiglio nazionale delle ricerche,
attraverso le sue strutture specifiche - si ricorda qui il
Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti - che consentono
di disporre di tutte le competenze tecnico-scientifiche nonché
amministrative necessarie.
L'attività operativa è stata demandata sostanzialmente alle
regioni - alcune delle quali si sono già distinte per la
sensibilità e la competenza con cui hanno saputo affrontare le
stesse problematiche, sensibilità e competenza che vanno
adesso estese
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a tutte le altre - con compiti di esecuzione, coordinamento,
controllo degli interventi e delle indagini sul territorio di
appartenenza, anche coordinando la strategia con quella
definita dalla legge n. 225 del 1992 che detta disposizioni in
materia di previsione e prevenzione. Altre istituzioni
vengono, naturalmente, coinvolte, per le specifiche
competenze, dal Dipartimento per il coordinamento della
protezione civile, al Ministero per i beni culturali e
ambientali.
Le finalità della proposta di legge sono gli interventi
volti alla mitigazione degli effetti del rischio sismico.
Come già detto, le risorse sono inadeguate e la situazione
economica non consente più la distribuzione di contributi a
pioggia che ha caratterizzato le passate gestioni
dell'amministrazione pubblica.
Le priorità funzionali hanno fatto convergere l'attenzione
sul patrimonio edilizio pubblico, sede delle funzioni vitali
del Paese, da quelle di governo a quelle sanitarie e di
soccorso. Quindi i sistemi infrastrutturali viari e le reti
dei servizi tecnologici, per i quali sono previste indagini,
lasciano ai gestori e concessionari l'impegno annuale di
intervento.
Per l'edilizia residenziale pubblica e privata sono state
previste indagini diffuse e, salvo sperimentazioni in aree
pilota, si prevede il ricorso esclusivamente ad incentivi di
natura fiscale e interventi sull'accensione di mutui,
nell'intento di richiamare un interesse diffuso.
Viene inoltre prevista una riserva sulla spesa dello Stato
comunque volta a interventi indirizzati alla ristrutturazione
ed al recupero edilizio e urbanistico, da mettere a
disposizione delle finalità della proposta di legge.
L'elemento di pianificazione viene, invece, individuato
nella predisposizione di idonei strumenti urbanistici, la cui
attenzione viene richiamata anche all'obiettivo della
riduzione del rischio sismico.
E' sembrato inoltre opportuno cogliere l'occasione per
promuovere l'aggiornamento della zonazione del territorio,
necessaria al raggiungimento delle finalità della presente
proposta di legge, nonché delle norme sismiche vigenti volte
al consolidamento strutturale a fini antisismici, con gli
interventi di miglioramento e adeguamento sismico del
patrimonio edilizio esistente. Conseguentemente alla nuova
zonazione, gli interventi previsti dalla proposta di legge
verranno successivamente estesi alle aree di elevato livello
di pericolosità.
Per questo aggiornamento, rientrante sempre nelle
competenze del Ministero dei lavori pubblici, sarà essenziale
l'impegno del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
l'apporto del Consiglio nazionale delle ricerche e del
Servizio sismico nazionale.
Ulteriore aspetto qualificante della proposta di legge
consiste nello stimolo che si intende dare all'attività
conoscitivo-sperimentale del patrimonio edificato.
Oltre agli interventi in aree pilota, sono previste
specifiche iniziative mirate alla conoscenza del patrimonio
edilizio esistente ed alla evoluzione degli interventi con la
creazione di archivi degli interventi che avranno ricaduta sia
su futuri aggiornamenti della normativa tecnica che sulla
definizione di parametri di costo. Per questo sono coinvolti
le regioni, il Servizio sismico nazionale, l'Osservatorio dei
lavori pubblici.
Una ulteriore attività tecnico-scientifica, volta alla
profonda conoscenza dei meccanismi della dinamica strutturale,
è prevista con l'impostazione di un programma di studio e
monitoraggio affidato al Servizio sismico nazionale,
finanziato con l'apertura di un fondo, in parte stanziato
dalla presente proposta di legge e in parte da una riserva
sulle spese di costruzione di edifici pubblici.
Al di là degli aspetti tecnici, complessi per la
molteplicità delle componenti che concorrono alle
problematiche da affrontare, si sottolinea l'intento della
proposta di legge di varare un disegno strategico,
pianificatorio degli interventi sulla base delle risorse
disponibili.
Nel passato, il binomio classificazionenormativa tecnica è
riuscito ad affrontare soddisfacentemente solo le
problematiche poste dalle nuove costruzioni.
Le serie di terremoti distruttivi che con cadenza
sistematica hanno colpito il Paese, hanno disegnato, invece,
una mappa di
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lutti e distruzioni proprio nei vecchi centri storici, spesso
arroccati, per esigenze storiche di difesa degli abitanti,
sulle pendici dei rilievi montuosi, dove le abitazioni,
inadeguate per caratteri costruttivi o per degrado, le
condizioni urbane e gli effetti locali hanno mostrato la
vulnerabilità massima del sisma.
Negli ultimi venti anni sono stati spesi dallo Stato per la
ricostruzione dopo i terremoti, attualizzati ad oggi, oltre
150.000 miliardi di lire, senza con questo poter risarcire i
lutti, lo sconvolgimento delle economie locali, la perdita di
un patrimonio storico e culturale, la modificazione
dell'ambiente con una ricostruzione non sempre attenta e
corretta.
Le risorse per una efficace pianificazione della difesa dal
rischio terremoto sono ormai compatibili con queste spese di
ricostruzione. Non servono grandi risorse, né servono,
soprattutto, tutte immediatamente.
Serve una nuova cultura che insegni a convivere con il
rischio terremoto, a pensare in termini di lungo periodo,
anche quando la sensibilità è sopita dalla lontananza
dell'evento disastroso.
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