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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1939
DDL0122-0002
Progetto di legge Camera n. 122 - testo presentato - (DDL12-122)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C122. TESTIPDL
...C122.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC122 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il Parlamento, approvando la legge
  finanziaria per il 1994, ha sostanzialmente accolto un
  emendamento del gruppo Verde mirante a finalizzare delle
  risorse per avviare programmi di adeguamento sismico nel
  patrimonio edilizio pubblico.  Tra gli interventi da finanziare
  con questi fondi sono considerati
  prioritari interventi in aree pilota per il
  finanziamento di progetti di censimento sismico degli edifici
  anche privati e che comprendono valutazioni sul costo del
  necessario adeguamento sismico e, nei casi in cui tali
  censimenti siano già disponibili, il finanziamento degli
  interventi stessi limitatamente al solo patrimonio edilizio
  pubblico.
 
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    Infatti è stato approvato l'emendamento tab. B61 della
  Commissione destinando, per il triennio 1994-1996, lire 10
  miliardi annui alla tab. B.
    Contestualmente il Governo ha approvato l'ordine del giorno
  Turroni ed altri n. 9/3340/25 che recita:
    "La Camera,
      premesso che:
        le caratteristiche morfologiche e geologiche del nostro
  Paese lo classificano tra quelli ad elevato rischio
  sismico;
        nonostante ciò poco o nulla è stato fatto o programmato
  in questi anni per attuare degli interventi sul nostro
  patrimonio immobiliare, dotandolo di tutte quelle
  caratteristiche necessarie ad affrontare eventuali eventi
  sismici;
        altri Paesi con le medesime peculiarità, come il
  Giappone e gli Stati Uniti, dimostrano come una reale politica
  di adeguamento antisismico di opere ed edifici consenta di
  ridurre al minimo gli effetti provocati da calamità naturali,
  innanzitutto in termini di vite umane, ma anche in termini di
  danni al patrimonio abitativo ed ambientale;
                      impegna il Governo
    a finalizzare parte degli stanziamenti in dotazione al
  Ministero dei lavori pubblici all'avviamento di programmi di
  adeguamento sismico del patrimonio edilizio pubblico;
    a prevedere prioritariamente interventi in aree pilota per
  il finanziamento di progetti di censimento sismico degli
  edifici, anche privati, che comprendano valutazioni sul costo
  del necessario adeguamento sismico e, nei casi in cui tali
  censimenti siano già disponibili, il finanziamento degli
  interventi stessi, limitatamente al solo patrimonio edilizio
  pubblico;
    a riservare - nel caso di predisposizione di spesa per
  interventi di straordinaria manutenzione, restauro e
  risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché di
  ristrutturazione urbanistica effettuata con i fondi dello
  Stato in zone classificate sismiche - una quota non minore del
  15 per cento da destinarsi ai necessari interventi di
  adeguamento sismico del patrimonio edilizio".
    Il Parlamento ed il Governo hanno riconosciuto quindi che è
  necessario intervenire attraverso strumenti di tipo preventivo
  per riportare ad efficienza il patrimonio fisso sociale di
  abitazioni, attrezzature, impianti produttivi, opera che
  spesso rappresenta un compito immane, che si porta avanti con
  alterni successi per lunghi anni; intanto sono cambiate le
  condizioni sociali ed economiche di prima del terremoto, si
  sono dissipate in un istante la storia e la cultura di una
  società, se ne sono distrutte le vestigia.
    La prevenzione e la riduzione del rischio sismico assumono
  ormai rilevanza assoluta proprio per la crescita nella
  coscienza collettiva della consapevolezza che non si può e non
  si deve intervenire solo dopo il verificarsi degli eventi.
  Occorre studiare i fenomeni naturali, la loro evenienza; i
  terremoti non sono da considerare una fatalità ma eventi di
  cui si può conoscere frequenza, localizzazione, intensità,
  analizzare l'incidenza sul territorio, su persone, beni e
  risorse materiali.
    Una parte molto consistente del patrimonio edilizio e delle
  infrastrutture è in aree a rischio.  Solo di recente si è
  provveduto a classificare con una certa sistematicità tali
  aree e a introdurre normative sismiche per le nuove
  costruzioni.
    C'è il problema di garantire sicurezza all'intero sistema
  abitativo e ridurre il rischio di danni e deterioramenti
  all'importante complesso di beni culturali e storici che
  rappresenta una delle ricchezze del nostro Paese.
    Ma soprattutto c'è la necessità di garantire che gli
  edifici pubblici strategici quali ospedali, scuole e simili
  continuino a funzionare nonostante il verificarsi di eventi
  sismici, garantendo sia i soccorsi sia il mantenimento ed il
  funzionamento delle strutture pubbliche, delle istituzioni e
  della macchina amministrativa.
 
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    Per questi motivi si è ritenuto di presentare la proposta
  di legge in esame, che trae spunto dalla necessità di
  disciplinare l'impiego di fondi stanziati con la legge
  finanziaria approvata per il 1994, destinati ad interventi per
  l'adeguamento sismico nei comuni classificati sismici ai sensi
  dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
    Si è ritenuto, tuttavia, che non sarebbe stato
  politicamente e culturalmente corretto né opportuno limitare
  l'oggetto della proposta di legge alla mera gestione del
  finanziamento, al di fuori di un necessario quadro di
  riferimento che potesse promuovere e coordinare organicamente
  le iniziative delle istituzioni pubbliche rivolte alla
  conoscenza e alla mitigazione del rischio sismico.
    Si è colta pertanto l'occasione per procedere, finalmente,
  alla predisposizione di una proposta di legge che fosse dotata
  di quell'ampio respiro che ormai la maturata consapevolezza
  dell'opinione pubblica in materia ambientale richiede.
    Una proposta di legge in grado di definire una strategia
  politica che sottraesse l'azione dei pubblici poteri
  all'estemporaneo intervento dettato dall'urgenza.
    Lanciare un segnale forte al Paese, quindi, convinti che
  una nazione moderna e civile deve saper razionalmente
  prevenire le conseguenze nefaste delle calamità naturali,
  piuttosto che limitarsi agli interventi risarcitori della
  ricostruzione dopo la catastrofe: la vera solidarietà è la
  prevenzione.
    Tenendo presente la sua duplice finalità, fornire un quadro
  di riferimento per le istituzioni impegnate nell'azione di
  riduzione del rischio sismico e regolare l'impiego di un primo
  stanziamento - sicuramente inadeguato di fronte al problema da
  risolvere, ma sufficientemente significativo - la struttura
  della proposta di legge è disegnata su due livelli: il primo a
  carattere organizzativo e metodologico, il secondo recante le
  disposizioni per l'impiego dei fondi disponibili nel triennio
  19941996.
    L'individuazione delle strutture istituzionali destinate a
  garantire il raggiungimento degli obiettivi non è stata
  semplice, in una situazione di coinvolgimento di competenze
  tecniche e amministrative ampio e diversificato.
    Sono stati individuati tre momenti operativi.
    Uno di coordinamento centrale e di verifica dei punti di
  impiego delle risorse.
    Un secondo di definizione metodologica e
  tecnico-scientifica delle problematiche connesse con il
  raggiungimento delle finalità.
    Infine, il momento operativo di individuazione delle
  priorità di realizzazione e controllo sia degli interventi che
  delle necessarie indagini conoscitive a questi
  propedeutiche.
    E' parso, pertanto, evidente che il primo di questi momenti
  dovesse essere affidato al Ministero dei lavori pubblici, sia
  perché intestatario delle risorse stanziate che per le
  competenze tecnico-amministrative nel coordinamento e
  l'indirizzo di iniziative nel campo delle costruzioni.
  Nell'ambito di questo Ministero sono stati individuati due
  istituti, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) e la
  Direzione generale per l'edilizia statale e i servizi
  speciali, che racchiudono le competenze necessarie.
    Peraltro il coinvolgimento del Ministero dei lavori
  pubblici consente il coordinamento con altre finalità
  omologhe, sollecitando l'utilizzo di differenti capitoli di
  spesa del bilancio, amplificando i risultati e ottimizzando le
  risorse.
    Per la definizione metodologica si sono individuati due
  riferimenti istituzionalmente presenti nella materia
  specifica, uno tecnico, appartenente all'Amministrazione, il
  Servizio sismico nazionale, l'altro scientifico appartenente
  al mondo della ricerca, il Consiglio nazionale delle ricerche,
  attraverso le sue strutture specifiche - si ricorda qui il
  Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti - che consentono
  di disporre di tutte le competenze tecnico-scientifiche nonché
  amministrative necessarie.
    L'attività operativa è stata demandata sostanzialmente alle
  regioni - alcune delle quali si sono già distinte per la
  sensibilità e la competenza con cui hanno saputo affrontare le
  stesse problematiche, sensibilità e competenza che vanno
  adesso estese
 
                               Pag. 4
 
  a tutte le altre - con compiti di esecuzione, coordinamento,
  controllo degli interventi e delle indagini sul territorio di
  appartenenza, anche coordinando la strategia con quella
  definita dalla legge n. 225 del 1992 che detta disposizioni in
  materia di previsione e prevenzione.  Altre istituzioni
  vengono, naturalmente, coinvolte, per le specifiche
  competenze, dal Dipartimento per il coordinamento della
  protezione civile, al Ministero per i beni culturali e
  ambientali.
    Le finalità della proposta di legge sono gli interventi
  volti alla mitigazione degli effetti del rischio sismico.
    Come già detto, le risorse sono inadeguate e la situazione
  economica non consente più la distribuzione di contributi a
  pioggia che ha caratterizzato le passate gestioni
  dell'amministrazione pubblica.
    Le priorità funzionali hanno fatto convergere l'attenzione
  sul patrimonio edilizio pubblico, sede delle funzioni vitali
  del Paese, da quelle di governo a quelle sanitarie e di
  soccorso.  Quindi i sistemi infrastrutturali viari e le reti
  dei servizi tecnologici, per i quali sono previste indagini,
  lasciano ai gestori e concessionari l'impegno annuale di
  intervento.
    Per l'edilizia residenziale pubblica e privata sono state
  previste indagini diffuse e, salvo sperimentazioni in aree
  pilota, si prevede il ricorso esclusivamente ad incentivi di
  natura fiscale e interventi sull'accensione di mutui,
  nell'intento di richiamare un interesse diffuso.
    Viene inoltre prevista una riserva sulla spesa dello Stato
  comunque volta a interventi indirizzati alla ristrutturazione
  ed al recupero edilizio e urbanistico, da mettere a
  disposizione delle finalità della proposta di legge.
    L'elemento di pianificazione viene, invece, individuato
  nella predisposizione di idonei strumenti urbanistici, la cui
  attenzione viene richiamata anche all'obiettivo della
  riduzione del rischio sismico.
    E' sembrato inoltre opportuno cogliere l'occasione per
  promuovere l'aggiornamento della zonazione del territorio,
  necessaria al raggiungimento delle finalità della presente
  proposta di legge, nonché delle norme sismiche vigenti volte
  al consolidamento strutturale a fini antisismici, con gli
  interventi di miglioramento e adeguamento sismico del
  patrimonio edilizio esistente.  Conseguentemente alla nuova
  zonazione, gli interventi previsti dalla proposta di legge
  verranno successivamente estesi alle aree di elevato livello
  di pericolosità.
    Per questo aggiornamento, rientrante sempre nelle
  competenze del Ministero dei lavori pubblici, sarà essenziale
  l'impegno del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
  l'apporto del Consiglio nazionale delle ricerche e del
  Servizio sismico nazionale.
    Ulteriore aspetto qualificante della proposta di legge
  consiste nello stimolo che si intende dare all'attività
  conoscitivo-sperimentale del patrimonio edificato.
    Oltre agli interventi in aree pilota, sono previste
  specifiche iniziative mirate alla conoscenza del patrimonio
  edilizio esistente ed alla evoluzione degli interventi con la
  creazione di archivi degli interventi che avranno ricaduta sia
  su futuri aggiornamenti della normativa tecnica che sulla
  definizione di parametri di costo.  Per questo sono coinvolti
  le regioni, il Servizio sismico nazionale, l'Osservatorio dei
  lavori pubblici.
    Una ulteriore attività tecnico-scientifica, volta alla
  profonda conoscenza dei meccanismi della dinamica strutturale,
  è prevista con l'impostazione di un programma di studio e
  monitoraggio affidato al Servizio sismico nazionale,
  finanziato con l'apertura di un fondo, in parte stanziato
  dalla presente proposta di legge e in parte da una riserva
  sulle spese di costruzione di edifici pubblici.
    Al di là degli aspetti tecnici, complessi per la
  molteplicità delle componenti che concorrono alle
  problematiche da affrontare, si sottolinea l'intento della
  proposta di legge di varare un disegno strategico,
  pianificatorio degli interventi sulla base delle risorse
  disponibili.
    Nel passato, il binomio classificazionenormativa tecnica è
  riuscito ad affrontare soddisfacentemente solo le
  problematiche poste dalle nuove costruzioni.
    Le serie di terremoti distruttivi che con cadenza
  sistematica hanno colpito il Paese, hanno disegnato, invece,
  una mappa di
 
                               Pag. 5
 
  lutti e distruzioni proprio nei vecchi centri storici, spesso
  arroccati, per esigenze storiche di difesa degli abitanti,
  sulle pendici dei rilievi montuosi, dove le abitazioni,
  inadeguate per caratteri costruttivi o per degrado, le
  condizioni urbane e gli effetti locali hanno mostrato la
  vulnerabilità massima del sisma.
    Negli ultimi venti anni sono stati spesi dallo Stato per la
  ricostruzione dopo i terremoti, attualizzati ad oggi, oltre
  150.000 miliardi di lire, senza con questo poter risarcire i
  lutti, lo sconvolgimento delle economie locali, la perdita di
  un patrimonio storico e culturale, la modificazione
  dell'ambiente con una ricostruzione non sempre attenta e
  corretta.
    Le risorse per una efficace pianificazione della difesa dal
  rischio terremoto sono ormai compatibili con queste spese di
  ricostruzione.  Non servono grandi risorse, né servono,
  soprattutto, tutte immediatamente.
    Serve una nuova cultura che insegni a convivere con il
  rischio terremoto, a pensare in termini di lungo periodo,
  anche quando la sensibilità è sopita dalla lontananza
  dell'evento disastroso.
 
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