| (Finalità).
1. La presente legge disciplina gli interventi tendenti
a ridurre la vulnerabilità sismica di edifici pubblici e del
patrimonio edilizio e infrastrutturale nazionale nelle zone a
rischio e disciplina, altresì, la sperimentazione finalizzata
a migliorare le conoscenze sul rischio sismico.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si
avvale della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) e del Servizio sismico nazionale, viene definita una
mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale e,
in funzione di questa, sentite le regioni, una individuazione
di zone secondo livelli differenziati di pericolosità
assegnati a ciascun territorio comunale anche in deroga
all'attuale classificazione, definendo altresì le zone ad
elevato livello di pericolosità.
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