| (Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica, ai fini della definizione
del rischio sismico, a tutto il territorio nazionale.
2. Le indagini e gli interventi finanziati dalla presente
legge, fino alla emanazione del decreto ministeriale di cui al
comma 2 dell'articolo 1, sono localizzati nel territorio
classificato sismico ai sensi del secondo comma dell'articolo
3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni.
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3. Con l'emanazione del decreto ministeriale di cui al
comma 2 dell'articolo 1 che definisce la mappa della
pericolosità del territorio nazionale, le indagini e gli
interventi finanziati dalla presente legge sono localizzati
nelle zone ad elevato livello di pericolosità, individuate dal
medesimo decreto.
4. Sono esclusi dagli interventi di cui al comma 3 gli
edifici e le infrastrutture oggetto di finanziamento sulla
base delle leggi emanate in materia di ricostruzione delle
zone colpite dai terremoti.
5. Gli interventi di cui al comma 3 riguardano gli edifici
pubblici, gli edifici adibiti ad uso pubblico e le
infrastrutture.
6. Le indagini finalizzate all'accertamento dei livelli di
vulnerabilità interessano anche gli edifici residenziali e ad
uso produttivo.
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