| (Programma di intervento).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, e d'intesa
con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della
Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sentite le
regioni, un programma di priorità degli interventi.
2. Le priorità di cui al comma 1 sono definite sulla base
dei livelli di rischio individuati tramite le indagini di cui
all'articolo 4, e sulla base delle indagini conoscitive nelle
zone classificate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle zone ad elevato livello
di pericolosità così come definite ai sensi dell'articolo 1
della presente legge. Tali indagini devono prevedere la stima
dei fabbisogni finanziari degli interventi di adeguamento
sismico degli edifici pubblici e degli edifici adibiti ad uso
pubblico.
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3. La stima dei fabbisogni finanziari per gli interventi di
adeguamento degli edifici residenziali o per uso produttivo
deve essere prevista nelle indagini di cui al comma 2 solo nel
caso di accesso ai benefìci fiscali previsti dalla presente
legge.
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