| (Metodologie di indagine).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali e d'intesa
con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce i criteri e
le metodologie di indagine, sentito il parere del Servizio
sismico nazionale e del Consiglio nazionale delle ricerche.
2. I criteri e le metodologie di indagine di cui al comma 1
definiscono la valutazione dei parametri di rischio relativi
al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle
infrastrutture. Sono altresì definite le schede unificate di
censimento, anche ai fini dell'articolo 13.
3. I criteri e le metodologie di indagine vengono definiti
in base alle conoscenze scientifiche disponibili e precisano i
metodi per la valutazione della pericolosità, a livello di
macrozonazione e di microzonazione, della vulnerabilità e
dell'esposizione, nonché, sentito il Dipartimento per la
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
per la valutazione del ruolo strategico delle funzioni svolte
dai servizi pubblici.
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