| (Attuazione delle indagini).
1. Le regioni, sulla base dei criteri e della metodologia
unificata così come definiti ai sensi dell'articolo 4,
eseguono prioritariamente:
a) indagini di esposizione e vulnerabilità per
tutti gli edifici pubblici;
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b) indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico e
sulle infrastrutture presenti nella parte del loro territorio
classificato sismico;
c) indagini sulla restante parte di territorio con
livello di pericolosità elevato, così come definito ai sensi
dell'articolo 1;
d) la predisposizione, tenendo conto dei livelli di
pericolosità, vulnerabilità, esposizione e della funzione
strategica, delle graduatorie di rischio secondo la
metodologia unificata e la stima delle risorse finanziarie
necessarie, basata, quest'ultima, su perizie compilate
utilizzando i costi standardizzati per regione e per tipo di
lavoro definiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, dall'Osservatorio dei lavori
pubblici.
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