| (Controllo).
1. Le regioni, attraverso le proprie strutture tecniche:
a) controllano l'esecuzione delle indagini e degli
interventi sperimentali di cui all'articolo 5;
b) controllano l'attuazione degli interventi;
c) raccolgono i dati relativi con i quali
costituiscono un archivio regionale, e, annualmente,
trasmettono i dati e un rendiconto tecnico ed economico
all'Osservatorio dei lavori pubblici ed al Servizio sismico
nazionale.
2. Le regioni assicurano, anche con l'impiego di strutture
tecniche esterne, pubbliche o private, il personale occorrente
per le indagini nonché la formazione dei quadri tecnici
necessari per lo svolgimento delle suddette indagini.
3. Il Servizio sismico nazionale annualmente, ai fini del
controllo sui risultati degli interventi, predispone, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
una relazione generale sullo stato di realizzazione degli
interventi e sui risultati ottenuti, che trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
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