| (Normative tecniche).
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
effettuati secondo la normativa tecnica sulle costruzioni in
zona sismica ai sensi del punto C.9 della Tabella 4 allegata
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 gennaio 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio
1986, e successive modificazioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei lavori pubblici procede, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ad
aggiornare ed integrare con proprio decreto le norme tecniche
in relazione agli interventi di adeguamento e miglioramento,
con particolare riferimento alle differenti pericolosità del
territorio nazionale come definite ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della presente legge ed alle particolari esigenze di
tutela degli edifici di valore storico e culturale,
individuate di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali.
3. Fermo restando l'obbligo del rispetto della normativa
per le costruzioni in zona sismica, con decreto del Ministro
dei lavori pubblici sono emanati codici di pratica per la
realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
Servizio sismico nazionale ed il Consiglio nazionale delle
ricerche.
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