| (Edilizia residenziale pubblica).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli Istituti autonomi case popolari, con il
coordinamento
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dell'Associazione nazionale degli istituti autonomi
case popolari (ANIACAP), predispongono un programma di
indagini per il patrimonio di loro competenza o da essi
gestito localizzato nei comuni classificati sismici ai sensi
dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle
zone ad alto livello di pericolosità, così come definite ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, seguendo
la metodologia di cui all'articolo 4, al fine di individuare
le priorità ed avviare gli interventi per la riduzione del
rischio sismico.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 gli
Istituti autonomi case popolari utilizzano le somme a propria
disposizione nell'ambito delle leggi ordinarie, nonché una
parte, non superiore al 10 per cento del totale, dei proventi
derivanti dall'alienazione del patrimonio residenziale
pubblico.
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