| (Edilizia privata).
1. I comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo
3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e le zone ad elevato
livello di pericolosità, così come definite ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, predispongono, al fine
di individuare le priorità e promuovere l'avvio di interventi
di adeguamento e di miglioramento del patrimonio edilizio
residenziale e produttivo privato, un programma di indagini e
di interventi sperimentali in aree pilota.
2. Le regioni coordinano il programma delle indagini
relative agli edifici destinati alle attività produttive, in
relazione alle caratteristiche strutturali degli edifici ed al
tipo di lavorazione.
3. Le regioni, sulla base della metodologia unificata,
elaborano un piano delle priorità per gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente così come definito ai sensi del
presente articolo.
4. Il costo per l'attuazione dei programmi di intervento
sul patrimonio edilizio di proprietà privata è a carico dei
proprietari. Gli interessi sui mutui eventualmente
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contratti dai privati per le finalità della
presente legge, sono totalmente deducibili ai fini della
determinazione del reddito imponibile.
5. Per gli edifici a proprietà indivisa, frazionata o per i
gruppi di edifici che per la continuità strutturale devono
subire contemporaneamente l'intervento, si procede a
maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei due terzi
del valore dell'intero comparto qualora le opere da eseguire
abbiano un costo inferiore al 10 per cento del valore
catastale dell'immobile, altrimenti all'unanimità.
6. Al fine dei benefìci di cui all'articolo 14, i
proprietari devono presentare agli uffici tecnici della
regione, per l'approvazione, un progetto di massima redatto da
un tecnico competente, relativo all'intero edificio o al
complesso di edifici collegati strutturalmente.
7. Le regioni, nell'ambito della propria potestà
legislativa, possono stabilire di erogare contributi in conto
interessi, tenendo conto delle priorità individuate.
8. I comuni, nell'ambito della propria potestà
amministrativa, possono esonerare in tutto od in parte dal
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i proprietari
degli edifici oggetto degli interventi di cui al presente
articolo.
9. Gli edifici oggetto degli interventi di cui al presente
articolo devono essere individuati all'interno degli strumenti
urbanistici di cui all'articolo 10.
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