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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1951
DDL0122-0014
Progetto di legge Camera n. 122 - testo presentato - (DDL12-122)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C122. TESTIPDL
...C122.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC122 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Edilizia privata).
    1.  I comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo
  3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e le zone ad elevato
  livello di pericolosità, così come definite ai sensi
  dell'articolo 1 della presente legge, predispongono, al fine
  di individuare le priorità e promuovere l'avvio di interventi
  di adeguamento e di miglioramento del patrimonio edilizio
  residenziale e produttivo privato, un programma di indagini e
  di interventi sperimentali in aree pilota.
    2.  Le regioni coordinano il programma delle indagini
  relative agli edifici destinati alle attività produttive, in
  relazione alle caratteristiche strutturali degli edifici ed al
  tipo di lavorazione.
    3.  Le regioni, sulla base della metodologia unificata,
  elaborano un piano delle priorità per gli interventi sul
  patrimonio edilizio esistente così come definito ai sensi del
  presente articolo.
    4.  Il costo per l'attuazione dei programmi di intervento
  sul patrimonio edilizio di proprietà privata è a carico dei
  proprietari.  Gli interessi sui mutui eventualmente
 
                              Pag. 12
 
  contratti dai privati per le finalità della
  presente legge, sono totalmente deducibili ai fini della
  determinazione del reddito imponibile.
    5.  Per gli edifici a proprietà indivisa, frazionata o per i
  gruppi di edifici che per la continuità strutturale devono
  subire contemporaneamente l'intervento, si procede a
  maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei due terzi
  del valore dell'intero comparto qualora le opere da eseguire
  abbiano un costo inferiore al 10 per cento del valore
  catastale dell'immobile, altrimenti all'unanimità.
    6.  Al fine dei benefìci di cui all'articolo 14, i
  proprietari devono presentare agli uffici tecnici della
  regione, per l'approvazione, un progetto di massima redatto da
  un tecnico competente, relativo all'intero edificio o al
  complesso di edifici collegati strutturalmente.
    7.  Le regioni, nell'ambito della propria potestà
  legislativa, possono stabilire di erogare contributi in conto
  interessi, tenendo conto delle priorità individuate.
    8.  I comuni, nell'ambito della propria potestà
  amministrativa, possono esonerare in tutto od in parte dal
  pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i proprietari
  degli edifici oggetto degli interventi di cui al presente
  articolo.
    9.  Gli edifici oggetto degli interventi di cui al presente
  articolo devono essere individuati all'interno degli strumenti
  urbanistici di cui all'articolo 10.
 
DATA=950415 FASCID=DDL12-122 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0122 TOTPAG=0018 TOTDOC=0026 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=018 PAGFIN=0012 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=012200 00 FASCIDC=12DDL0122 SORTNAV=0012200 000 00000 ZZDDLC122 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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