| (Infrastrutture di interesse nazionale,
regionale e locale).
1. Gli enti da cui dipende la manutenzione o la gestione
delle infrastrutture di interesse nazionale provvedono ad
effettuare una valutazione dei livelli di rischio
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statico sulla base dei criteri e della metodologia unificata
di cui all'articolo 4.
2. Nei bilanci annuali degli enti di cui al comma 1, devono
annualmente essere previsti in misura non inferiore al 2 per
cento finanziamenti per la riduzione dei livelli di rischio
delle infrastrutture di loro competenza.
3. Le regioni devono effettuare, d'intesa con gli enti di
cui al comma 1, una valutazione dei livelli di rischio dei
sistemi infrastrutturali di interesse regionale in base alle
metodologie di cui all'articolo 4.
4. Le regioni provvedono a destinare nei loro bilanci
finanziamenti in misura non inferiore al 2 per cento per
interventi di riduzione dei livelli di rischio dei sistemi
infrastrutturali.
5. I comuni devono effettuare analisi della consistenza dei
sistemi infrastrutturali di interesse locale.
6. I comuni devono individuare nell'ambito dei loro
territori vie di fuga e di accesso dei soccorsi in caso di
calamità nonché spazi aperti organizzati per l'uso in caso di
emergenza, coerentemente con i piani locali di previsione e
prevenzione.
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