| (Modalità di redazione dei piani).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni, qualora non vi abbiano già
provveduto, predispongono norme per l'adeguamento degli
strumenti urbanistici o per la loro adozione ai fini della
riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della
legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando alresì le relative
direttive. Tali direttive indicano, sulla base della
pericolosità e
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della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione,
gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani
urbanistici, di cui al comma 2.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni indicati negli elenchi di cui al
comma 1 adottano i piani urbanistici che costituiscono la
variante ai piani urbanistici vigenti.
3. La regione competente, entro un anno dall'adozione,
provvede all'approvazione del piano stesso. Per i comuni
inadempienti la regione, esercitando i poteri sostitutivi,
provvede, attraverso i propri organismi, alla predisposizione
dei piani di cui al presente articolo.
4. La regione competente verifica l'avvenuta
predisposizione dei piani di previsione e di prevenzione
locale, previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, in
caso di inadempienza, esercitando i poteri sostitutivi,
provvede attraverso i propri organismi, trasmettendo
annualmente una relazione al Dipartimento della protezione
civile.
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