| (Contenuto dei piani).
1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti
urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di
pericolosità del territorio e di vulnerabilità e di valore
strategico delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento
del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante
interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al
risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione
del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli
immobili, complessi edilizi, isolati ed aree. I piani devono
inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari
per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata
mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai
presìdi strategici, quali prefettura, ospedali, municipio,
caserme, ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di
assistenza e di protezione civile.
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2. I piani prevedono altresì la disciplina per
l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione
urbanistica, individuando le unità minime d'intervento, le
priorità, i tempi e i costi.
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