| (Osservatorio sismico delle strutture).
1. Per tutti gli edifici soggetti alle indagini previste
dalla presente legge, le regioni inviano al Servizio sismico
nazionale le schede di censimento compilate secondo la
metodologia di cui all'articolo 4. Sulla base di tali schede è
individuato un campione di edifici da sottoporre a indagini
speciali.
2. Per tutti i nuovi edifici pubblici il progettista delle
strutture provvede a compilare la scheda di censimento,
fornita dall'ufficio competente alla vigilanza sulle
costruzioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e a
consegnarla al medesimo ufficio contestualmente al deposito
degli elaborati progettuali. Detto ufficio provvede quindi a
trasmettere entro sessanta giorni la scheda di censimento al
Servizio sismico nazionale.
3. Per ogni edificio pubblico di nuova acquisizione
l'amministrazione o l'ente utilizzatore provvede alla
compilazione della scheda di censimento, fornita dal
competente ufficio tecnico erariale, e a restituirla a detto
ufficio, il quale, entro sessanta giorni, la trasmette al
Servizio sismico nazionale.
4. Il Servizio sismico nazionale seleziona, tra gli edifici
documentati con la scheda di cui al comma 1, un gruppo di
edifici da sottoporre ad un programma di
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studi, di prove sperimentali e di monitoraggio permanente.
5. Il Servizio sismico nazionale può sperimentare tecniche
di adeguamento o di miglioramento antisismico su edifici
all'uopo selezionati.
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