| (Fondo per il monitoraggio e le
sperimentazioni).
1. Il 10 per cento delle risorse finanziarie stanziate con
la presente legge sono riservate alla costituzione di un fondo
per il monitoraggio e la sperimentazione a cura del Servizio
sismico nazionale. A tal fine esse sono iscritte in apposito
capitolo dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il 1994. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Per tutti i nuovi edifici pubblici l'aliquota non
inferiore al 2 per mille dei finanziamenti destinati alla
realizzazione dell'intervento è accantonata nel fondo per il
monitoraggio e la sperimentazione del Servizio sismico
nazionale sul patrimonio edilizio pubblico, da costituire
nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le risorse finanziarie in tal modo reperite vengono
impiegate dal Servizio sismico nazionale per le attività di
cui al presente articolo.
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