| (Oneri derivanti dagli interventi riguardanti il
patrimonio edilizio pubblico e le infrastrutture).
1. Gli interventi finanziati dalla presente legge sono
esclusivamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Pertanto
Pag. 17
qualsiasi onere non strettamente connesso alle indagini, alle
sperimentazioni, agli interventi per la riduzione della
vulnerabilità sismica e per il ripristino della funzionalità
conseguente all'intervento è a totale carico
dell'amministrazione proprietaria dell'edificio.
2. Il costo per gli interventi sugli edifici di proprietà
pubblica è a totale carico dello Stato. Per gli interventi di
adeguamento degli edifici di uso pubblico di proprietà privata
è previsto un contributo pari al 50 per cento del costo, a
condizione che il proprietario si impegni con atti di obbligo
a non modificare le condizioni d'uso per i venti anni
successivi all'intervento. Il costo per mantenere la
continuità del servizio pubblico residente nell'edificio è a
carico dell'ente utente dell'edificio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta della
Direzione generale per l'edilizia statale e i servizi
speciali, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche ed il
Servizio sismico nazionale:
a) determina le modalità per il finanziamento,
l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi da parte di
enti locali e provveditorati regionali alle opere pubbliche,
delle indagini di cui all'articolo 4;
b) ripartisce fra le regioni e i provveditorati i
fondi per le indagini;
c) determina le quote di finanziamento anche a
valere sui fondi iscritti al capitolo 1124 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, da destinarsi a
interventi di miglioramento e di adeguamento sismico.
| |