| (Oneri derivanti dagli interventi sull'edilizia
residenziale).
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale,
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sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche ed il
Servizio sismico nazionale:
a) ripartisce tra le regioni i fondi da destinare
ad iniziative di indagine, ricerca, studi e sperimentazioni da
destinare agli interventi sugli edifici residenziali e sul
patrimonio edilizio residenziale;
b) determina le modalità per il finanziamento,
l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi da parte
degli Istituti autonomi case popolari, delle indagini,
ricerche, studi e sperimentazioni di cui alla presente
legge;
c) determina le quote di finanziamento anche a
valere sui fondi di cui alla lettera f) del primo comma
dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, da destinare ad interventi di
miglioramento ed adeguamento sismico.
2. Nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3
della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e, dopo la zonazione di
cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, in tutti i
comuni ad elevato livello di pericolosità, per tutti gli
interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, ad
uso residenziale e non, in cui siano previsti finanziamenti a
carico dello Stato, non meno del 15 per cento delle risorse
disponibili sono riservate ad interventi di miglioramento ed
adeguamento sismico.
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