| (Finanziamenti).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 10 miliardi per il 1994, lire 10 miliardi
per il 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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