| (Finalità generali).
1. La presente legge detta norme per l'adeguamento del
sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente
alle strade provinciali e comunali definite ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(nuovo codice della strada), al fine di agevolare il traffico
ciclistico, in particolare per lo sviluppo dell'uso della
bicicletta quale mezzo di trasporto privato.
2. Negli atti di programmazione e pianificazione
territoriale in materia di viabilità e trasporti della regione
e degli enti locali, nonché nella progettazione e nella
esecuzione di opere viarie debbono osservarsi le disposizioni
di cui alla presente legge, prevedendo le misure più idonee
per la realizzazione di sistemi integrati basati sulla massima
valorizzazione della mobilità ciclabile.
3. I nuovi strumenti urbanistici regionali e comunali o le
varianti di quelli vigenti e i relativi piani di attuazione
devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico
ciclistico in contiguità alle strutture viarie e finalizzate
alla costituzione di una rete di percorsi che consentano, in
condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti,
particolarmente nell'ambito dei centri abitati.
4. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) prevede
nei propri piani pluriennali la realizzazione di itinerari
ciclabili lungo le direttrici di propria competenza.
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