| (Disposizioni particolari).
1. Nel quadro delle indicazioni dei piani regionali dei
trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non
inferiore al 10 per cento della superfice destinata ai
parcheggi auto previsti, adeguatamente attrezzata, dovrà
essere riservata al parcheggio di biciclette. Dovranno inoltre
essere previsti parcheggi riservati alle biciclette,
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adeguatamente attrezzati, in corrispondenza dei
centri intermodali di trasporti pubblici.
2. Le regioni stabiliscono accordi e convenzioni con le
Ferrovie dello Stato S.p.a. e con le aziende di trasporto
pubblico interurbano per promuovere il trasporto della
bicicletta al seguito, ed altre formule di trasporto
intermodale volte alla reciproca integrazione tra bicicletta e
mezzo pubblico.
3. Gli obiettivi, le finalità e le disposizioni della
presente legge costituiscono criterio fondamentale ed
inderogabile per gli organi delle regioni in relazione:
a) alla definizione delle intese di cui al secondo
e al terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) al raggiungimento dell'accordo di programma di
cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le regioni finanziano annualmente progetti dimostrativi,
selezionando tra i progetti esecutivi presentati quelli che
per caratteristiche tecniche possono costituire occasione di
sperimentazione e verifica di soluzioni costruttive ed
organizzative delle attrezzature ciclabili. Le regioni curano
la divulgazione di tali progetti, completati di dettagli,
capitolati ed elenchi prezzi.
5. Le regioni finanziano le iniziative degli enti gestori
di parchi e riserve naturali regionali per la realizzazione di
attrezzature ciclabili e per l'acquisto di biciclette da
noleggiare di modo che la bicicletta diventi mezzo di
frequentazione di tali aree nel rispetto delle specifiche
caratteristiche ambientali.
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