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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1967
DDL0123-0004
Progetto di legge Camera n. 123 - testo presentato - (DDL12-123)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C123. TESTIPDL
...C123.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC123 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Disposizioni particolari).
    1.  Nel quadro delle indicazioni dei piani regionali dei
  trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non
  inferiore al 10 per cento della superfice destinata ai
  parcheggi auto previsti, adeguatamente attrezzata, dovrà
  essere riservata al parcheggio di biciclette.  Dovranno inoltre
  essere previsti parcheggi riservati alle biciclette,
 
                               Pag. 5
 
  adeguatamente attrezzati, in corrispondenza dei
  centri intermodali di trasporti pubblici.
    2.  Le regioni stabiliscono accordi e convenzioni con le
  Ferrovie dello Stato S.p.a. e con le aziende di trasporto
  pubblico interurbano per promuovere il trasporto della
  bicicletta al seguito, ed altre formule di trasporto
  intermodale volte alla reciproca integrazione tra bicicletta e
  mezzo pubblico.
    3.  Gli obiettivi, le finalità e le disposizioni della
  presente legge costituiscono criterio fondamentale ed
  inderogabile per gli organi delle regioni in relazione:
        a)  alla definizione delle intese di cui al secondo
  e al terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
        b)  al raggiungimento dell'accordo di programma di
  cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    4.  Le regioni finanziano annualmente progetti dimostrativi,
  selezionando tra i progetti esecutivi presentati quelli che
  per caratteristiche tecniche possono costituire occasione di
  sperimentazione e verifica di soluzioni costruttive ed
  organizzative delle attrezzature ciclabili.  Le regioni curano
  la divulgazione di tali progetti, completati di dettagli,
  capitolati ed elenchi prezzi.
    5.  Le regioni finanziano le iniziative degli enti gestori
  di parchi e riserve naturali regionali per la realizzazione di
  attrezzature ciclabili e per l'acquisto di biciclette da
  noleggiare di modo che la bicicletta diventi mezzo di
  frequentazione di tali aree nel rispetto delle specifiche
  caratteristiche ambientali.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-123 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0123 TOTPAG=0009 TOTDOC=0010 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=030 PAGFIN=0005 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=012300 00 FASCIDC=12DDL0123 SORTNAV=0012300 000 00000 ZZDDLC123 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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