| (Caratteristiche tecniche
dei percorsi ciclabili).
1. Ai fini della presente legge, per piste ciclabili o
percorsi che agevolino il traffico ciclistico, si
intendono:
a) sedi viabili proprie dedicate esclusivamente al
traffico ciclistico, realizzate in ambito urbano ed
extraurbano;
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b) "strade residenziali" dove i mezzi motorizzati
devono circolare ad una velocità non superiore ai 20 Km/h;
c) strade "a velocità moderata", dove i mezzi
motorizzati, attraverso opportune modificazioni fisiche della
sede stradale, devono circolare ad una velocità non superiore
ai 30 Km/h;
d) piste ciclabili collocate sulla sede stradale
che ospita il normale traffico automobilistico, adeguatamente
separate con protezioni e segnalazioni che ne permettano
l'esercizio in condizione di sicurezza;
e) piste ciclabili, adeguatamente segnalate,
collocate in zone pedonali.
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