| (Piano dei percorsi ciclabili).
1. Le città metropolitane, le province, i comuni e gli enti
gestori dei parchi e delle riserve naturali in attuazione
delle norme tecniche per i percorsi ciclabili di cui
all'articolo 5 presentano alle regioni il piano dei percorsi
ciclabili, corredato di planimetrie e preventivi di massima
per la realizzazione di condizioni di sicurezza delle opere
per le reti a piste ciclabili, in modo da incentivare:
a) nei centri abitati l'uso quotidiano della
bicicletta come mezzo per il trasporto ordinario;
b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle
aree destinate a parco e riserve naturali regionali, l'uso
della bicicletta come mezzo per la frequentazione delle
suddette aree nel rispetto delle specifiche caratteristiche
ambientali;
c) nella viabilità extraurbana l'uso della
bicicletta al servizio tra due o più comuni.
2. Le regioni predispongono analogo programma lungo i corsi
d'acqua di pertinenza del demanio regionale.
3. Il piano dei percorsi ciclabili indica i collegamenti
con la rete della viabilità urbana ed interurbana, con il
sistema dei
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trasporti pubblici, con le aree riservate ai pedoni.
4. L'esecuzione del piano avviene attraverso la
realizzazione di programmi annuali corredati di progetti
esecutivi di lotti funzionali.
5. I progetti esecutivi di cui al comma 4 sono considerati
opere di pubblica utilità, comprese nelle opere di
urbanizzazione primaria.
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