| (Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di
spettacolo
e intrattenimento).
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n.577, alla emanazione delle norme tecniche
organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di
spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno
n.16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro
lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica
dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno
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dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1,
sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per
disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di
spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
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