| (Contributi regionali).
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le città metropolitane,
le province, i comuni e gli enti gestori dei parchi e delle
riserve naturali presentano alle regioni il piano dei percorsi
ciclabili di cui al comma 1 dell'articolo 4, completo del
programma annuale e dei relativi progetti esecutivi, di cui al
comma 4 del medesimo articolo 4.
2. Le regioni concedono annualmente ai soggetti di cui al
comma 1 contributi in conto capitale:
a) sino al 25 per cento per i costi relativi ai
piani, ai programmi ed ai progetti di cui all'articolo 4;
b) sino al 50 per cento per la costruzione di piste
ciclabili e per la loro segnaletica compresa la progettazione
esecutiva;
c) sino al 50 per cento per la realizzazione dei
parcheggi attrezzati per le biciclette di cui al comma 1
dell'articolo 2.
| |