| (Partecipazione).
1. Le regioni consultano annualmente gli enti locali
interessati, le associazioni ambientaliste e le associazioni
ciclistiche più rappresentative in merito ai piani, ai
programmi ed ai progetti esecutivi predisposti ai sensi della
presente legge.
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2. Gli enti locali competenti consultano le associazioni
ambientali e quelle ciclistiche maggiormente rappresentative
in merito ai piani, ai programmi ed ai progetti esecutivi
predisposti ai sensi della presente legge.
3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono a realizzare e a
diffondere una cartografia, da aggiornare periodicamente,
della viabilità ciclistica regionale.
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