| (Disposizioni per gli enti locali).
1. I comuni aggiornano i regolamenti edilizi con norme per
la previsione di parcheggi per le biciclette sia in caso di
nuova edificazione, sia in caso di ristrutturazioni edilizie
ed urbanistiche.
2. I piani regolatori generali dei comuni dovranno essere
adeguati alle disposizioni della presente legge entro un anno
dalla data della sua entrata in vigore. In caso di inutile
decorrenza dei termini predetti è fatto divieto di realizzare
nuove strade carrabili, ancorché previste dagli strumenti
urbanistici vigenti.
3. Le province, nell'ambito dei piani territoriali generali
o settoriali di propria competenza, nonché nell'ambito dei
propri programmi e progetti relativi alla viabilità, devono
prevedere reti di piste ciclabili di collegamento tra i centri
abitati delle province e percorsi per il tempo libero.
4. I progetti e gli interventi per la realizzazione di reti
ciclabili urbane ed extraurbane devono essere redatti e
realizzati in conformità a quanto previsto da un apposito
regolamento che le regioni devono emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le città metropolitane, le province, i comuni e gli enti
di gestione dei parchi e delle riserve naturali,
nell'esercizio delle funzioni di propria competenza assumono
iniziative per incentivare l'attività di noleggio, custodia e
servizio delle biciclette.
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