| (Finalità generali).
1. La presente legge detta norme per l'adeguamento del
sistema della viabilità comunale ed in particolare delle
strade comprese nel territorio urbanizzato e nei nuovi
insediamenti residenziali, ciò al fine: di migliorare
l'ambiente urbano; di ridurre l'inquinamento da traffico
veicolare; di aumentare la sicurezza per i cittadini; di
tutelare e valorizzare il patrimonio storico; di riqualificare
le periferie; di consentire una migliore funzione della città
e facilitare la vita di relazione.
2. La presente legge si propone di:
a) garantire la sicurezza, la tranquillità, la
salute, la riduzione del rumore e dell'inquinamento;
b) allontanare i flussi di traffico dalle zone
abitate, densamente popolate e da zone urbane le cui
caratteristiche storiche o ambientali rendano incompatibile la
circolazione delle auto;
c) favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici o
collettivi;
d) incentivare la massima valorizzazione della
mobilità pedonale e ciclabile;
e) favorire la pratica motoria pedestre al fine di
migliorare le condizioni di salute degli abitanti e consentire
tempi di vita meno affannosi;
f) favorire le attività di socializzazione e
interpersonali ed il gioco dei ragazzi in spazi aperti;
g) recuperare spazi urbani attualmente occupati da
veicoli in sosta o in movimento.
| |