| (Disposizioni generali).
1. Negli atti di programmazione e pianificazione
territoriale e in materia di viabilità e trasporti dei comuni,
nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie
debbono essere osservate le disposizioni di cui alla presente
legge, prevedendo le misure più idonee per la realizzazione di
sistemi integrati di protezione basati sulla massima
valorizzazione della mobilità pedonale.
2. I nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di
quelli vigenti devono classificare la rete viaria comunale
nelle seguenti categorie di strade, in relazione al grado di
integrazione con il contesto insediativo circostante:
a) strade primarie, con funzioni di entrata e di
uscita dalla città ed al servizio del traffico di scambio fra
il territorio urbano ed extraurbano e del traffico di transito
rispetto all'area urbana;
b) strade di scorrimento, la cui funzione è quella
di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari di cui
alla lettera a) con scambio anche all'interno della rete
viaria cittadina, nonché di consentire un elevato livello di
servizio degli spostamenti a più lunga distanza interni
all'ambito urbano;
c) strade di quartiere, con funzioni di
collegamento tra quartieri limitrofi (spostamenti a minore
distanza sempre interni alla città) o, per le aree urbane di
più grandi dimensioni, tra i punti estremi di un medesimo
quartiere, tra gli insediamenti principali urbani e di
quartiere e i servizi e le attrezzature;
d) strade locali, al servizio diretto degli
insediamenti.
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