| (Aree pedonali e zone a traffico limitato).
1. I comuni provvedono, nell'ambito dell'intero territorio
di competenza, a delimitare
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zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali
sussistono esigenze particolari di traffico.
2. I comuni, analogamente, provvedono a delimitare le aree
pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto
degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione,
sulla salute, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio.
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